Successione di contratti a tempo determinato

Gianluca Tucci
17 Dicembre 2015

Il CCNL del Commercio, all'art. 63 ultimo comma, prevede che: “In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 368/2001, nel caso in cui l'assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.” Siccome la normativa citata è stata abrogata, volevo sapere se si può applicare per analogia l'art. 21, c. 2 del D.lgs. n. 81/2015 o bisogna aspettare una modifica testuale del CCNL?

Il CCNL del Commercio, all'art. 63 ultimo comma, prevede che: “In caso di successione di contratti a tempo determinato non si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, comma 3, primo periodo, D.Lgs. n. 368/2001, nel caso in cui l'assunzione sia motivata da ragioni sostitutive.” Siccome la normativa citata è stata abrogata, volevo sapere se si può applicare per analogia l'art. 21, c. 2 del D.lgs. n. 81/2015 o bisogna aspettare una modifica testuale del CCNL?

Sì, rimane la norma “pattizia” fissata del CCNL che prevede appunto una deroga alla legge (il nuovo art. 21 c. 2 del D.Lgs. 81/2015 è praticamente identico al “vecchioart. 5 c.3 del D.Lgs. 368/2001) “nel caso in cui l'assunzione sia motivata da ragioni sostitutive”: senza necessità di aspettare alcuna modifica testuale del CCNL.

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