Legge di Bilancio 2017: riepilogo delle novità in materia di lavoro
10 Gennaio 2017
Quadro normativo
Legge di Bilancio e Legge di Stabilità da quest'anno sono unificati a seguito dell'entrata in vigore della Legge 4 agosto 2016, n. 163; pertanto, i contenuti di entrambe le disposizioni a cui eravamo abituati nel passato, sono ricompresi in un unico provvedimento, costituito dalla nuova Legge di Bilancio e riferita ad un triennio. La norma è articolata in due sezioni, la prima racchiude le funzioni del vecchio disegno di legge di stabilità mentre la seconda comprende le funzioni sostanziali del disegno di legge di bilancio e può incidere direttamente sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente, integrando nelle poste contabili gli effetti delle disposizioni della prima sezione.
L'integrazione tra i due documenti ha lo scopo di incentrare la decisione di bilancio sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche, anziché sulla loro variazione al margine come avveniva in passato. Esonero contributivo per nuove assunzioni e agricoltura
Il 1 gennaio 2017 è venuta meno la possibilità di assumere lavoratori beneficiando degli esoneri contributivi previsti dapprima con la Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014) e successivamente con la decontribuzione biennale prevista dalla Legge di Stabilità 2016 (Legge n. 208/2015).
Secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi da 308 a 313, della Legge n. 232/2016, è ora previsto - per il solo settore privato - uno sgravio contributivo a favore dei datori di lavoro che effettueranno, dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 assunzioni con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, anche con rapporto di apprendistato. Sono esclusi da tale agevolazione contributiva i contratti di lavoro domestico e gli operai del settore agricolo, pertanto, stando alla lettera della norma, il beneficio sembrerebbe ammesso in relazione agli impiegati di quest'ultimo settore.
La misura si sostanzia nell'esonero, per un periodo massimo di trentasei mesi, dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua.
Il beneficio spetta ai datori di lavoro che assumano, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro in misura pari almeno al 30% delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30% del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
L'esonero si applica altresì ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Per accedere al beneficio, i datori di lavoro dovranno necessariamente presentare una domanda all'INPS, presumibilmente telematica e sulla falsariga di quanto previsto per altre tipologie di agevolazioni contributive - al contrario di quanto era previsto per i precedenti esoneri triennale e biennale previsti dalle citate Leggi di Stabilità 2015 e 2016, in relazione ai quali bastava chiedere l'attribuzione di un codice autorizzazione (6Y) dal cassetto previdenziale dell'azienda anche tramite il consulente del lavoro delegato.
È facile comprendere la logica di tale scelta dalla lettura del comma 309 della nuova norma, dove si precisa che, qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emergano scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie previste nel medesimo comma per ciascun anno, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande per accedere al beneficio.
La misura potrebbe essere prorogata in futuro, secondo quanto precisato al successivo comma 310, in quanto viene previsto che il Governo verificherà, entro il 31 dicembre 2018, i risultati della misura in esame al fine di una sua eventuale prosecuzione.
Ancora in tema di esonero contributivo, i successivi commi 344 e 345 prevedono il riconoscimento, per un periodo massimo pari a trentasei mesi, di un esonero in misura pari al 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La misura è finalizzata a promuovere forme di imprenditoria in agricoltura e destinata ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore a 40 anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1 gennaio 2017 ed il 31 dicembre dello stesso anno. Decorsi i primi 36 mesi, l'esonero sarò riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi nel limite del 66% e per un periodo massimo di ulteriori 12 mesi nel limite del 50%.
In dettaglio, i soggetti beneficiari sono i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, in presenza di nuove iscrizioni, nonché i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 40 anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani e nelle zone agricole svantaggiate.
La misura agevolativa non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni che prevedano riduzioni delle aliquote di finanziamento secondo le normative vigenti. Un ulteriore limite è rappresentato dai Regolamenti UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis". Ticket licenziamenti
Il comma 164 della Legge di Bilancio 2017 prevede l'applicazione a regime dell'esonero dal pagamento dell'ormai "famigerato" contributo (c.d. ticket) pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, previsto nei casi di interruzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dall'art. 2, comma 34, Decreto Legge n. 92/2012 (Legge Fornero).
In buona sostanza, il mancato pagamento del contributo aggiuntivo previsto in alcuni casi particolari ora non è più una misura temporanea per il periodo 2013-2016 ma diventa strutturale.
I casi in esame sono:
La Legge di Bilancio ha previsto per il 2017 il rafforzamento del precedente regime tributario incentivante in materia di premi di produttività ampliando la platea dei beneficiari, del settore privato, mediante l'innalzamento da 50.000 euro a 80.000 euro del tetto massimo di reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente a quello di erogazione delle somme detassabili, posto come parametro per avere diritto all'applicazione dell'aliquota del 10% sostitutiva di IRPEF e relative addizionali.
È stato altresì disposto l'aumento del massimale per lavoratore da 2.000 euro a 3.000 euro, nella generalità dei casi e da 2.500 euro a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
Il comma 160 della Legge di Bilancio, modifica il comma 184 dell'art. 1, Legge n. 208/2015, aggiungendo, a favore del lavoratore, la possibilità di scegliere beni e servizi in esenzione d'imposta in luogo della retribuzione di produttività, affermando il principio di sostituibilità, in tutto o in parte, tra retribuzione monetizzabile e beni o servizi. Si tratta, nello specifico, dell'utilizzo di veicoli ad uso promiscuo, la concessione di prestiti, di fabbricati in locazione, in uso o in comodato, servizi di trasporto ferroviario prestati gratuitamente.
Alla successiva lettera c) del medesimo comma 160, si prevede che non concorrono a formare reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva del 10% i contributi alle forme pensionistiche complementari, anche se superiori al limite di deducibilità pari a 5.164,65 euro, i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o casse aventi esclusivamente fini assistenziali e le azioni distribuite ai dipendenti, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro ovvero cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione pari a 2.065,83 euro.
La materia della detassazione si interseca poi con quella del welfare aziendale per effetto di quanto disposto nei commi 161 e 162 della Legge di Bilancio, che disciplinano alcuni casi di esclusione dalla base imponibile IRPEF del lavoratore dipendente.
Il comma 161 integra la lettera f-quater) dell'art. 51, comma 2 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) prevedendo l'esclusione dalla base imponibile dei redditi da lavoro dipendente, dei contributi e dei premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana o i rischio di gravi patologie.
Il successivo comma 162, invece, introduce una norma di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nell'art. 51, comma 2, lettera f) del TUIR. Viene in tal modo prevista l'esclusione dalla base imponibile ai fini IRPEF dell'uso delle opere e dei servizi offerti dall'imprenditore alla generalità dei dipendenti per specifiche finalità educative, di istruzione, ricreazione ed assistenza. La novella normativa spiega che l'agevolazione fiscale è riconosciuta anche per quelle opere e servizi forniti dal datore di lavoro (privato o pubblico) in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale. Gestione separata
A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi titolari di partita IVA ed iscritti alla Gestione separata INPS, ai sensi dell'art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995, che non risultino iscritti ad altre gestioni previdenziali obbligatorie né pensionati, l'aliquota contributiva viene ridotta al 25%, maggiorata dell'ulteriore aliquota contributiva per il finanziamento destinato alla tutela della maternità.
Pertanto, ricapitolando: dal 1 gennaio 2017 le aliquote contributive per i versamenti alla Gestione Separata INPS sono le seguenti:
Donne vittime di violenza di genere
La Legge di Bilancio, all'art. 1, commi 241 e 242, riconosce, nella misura massima di tre mesi, alle donne vittime di violenza lavoratrici autonome, il diritto di astensione dal lavoro - già previsto dal Decreto Legislativo n. 80/2015 a favore delle lavoratrici dipendenti e delle titolari di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
Durante il predetto periodo di congedo, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80% del salario minimo giornaliero stabilito dall'art. 1 del D. Lgs. n. 402/1981 per la qualifica di impiegato, come risulta dalla tabella A allegata al medesimo Decreto.
Si sottolinea che la misura è destinata alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 ottobre 2013, n. 119.
Sono inoltre previsti, a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Congedo obbligatorio del padre lavoratore
Ai sensi del comma 354 dell'art. 1 della Legge di Bilancio, l'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018.
La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente sarà adesso pari a 2 giorni per l'anno 2017 e a 4 giorni per l'anno 2018, fruibili anche in via non continuativa, come disciplinato dal Decreto 22 dicembre 2012 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
È inoltre previsto che per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente potrà astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre ed in sua sostituzione relativamente al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. I commi che vanno dal 234 al 237 della Legge di Bilancio in esame, prevedono l'estensione fino al 2019 della possibilità di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per la riconversione e riqualificazione professionale, per il sostegno dell'occupazione e del reddito del personale del credito, per i soggetti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni. Tale possibilità è estesa anche al fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Riguardo alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'art. 26, D. Lgs. n. 148/2015, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro previsto dall'art. 33, comma 3, D. Lgs. n. 148/2015 per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito è ridotto, fino al 31 dicembre 2019 e previa domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro, nei limiti e alle condizioni previste, di un importo pari all'85% dell'importo equivalente alla somma della NASpI e della contribuzione figurativa, per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50% dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019.
L'importo in questione viene calcolato per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli artt. 4 e 5, D. Lgs. 22/2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario.
È previsto inoltre che per il triennio 2017-2019, i citati Fondi di solidarietà provvedano, a loro carico e previo il versamento da parte dei datori di lavoro, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 7 anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. A.P.E.
Le disposizioni sull'A.P.E. rappresentano indubbiamente uno degli argomenti di maggior interesse e sono tra le misure più importanti contenute nella Legge di Bilancio 2017, previste nei commi che vanno dal 166 al 178. Al comma 166, difatti, è prevista a decorrere dal 1 maggio 2017 ed in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, l'istituzione dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (A.P.E.).
L'anticipo consiste in un prestito corrisposto a quote mensili, per dodici mensilità, per un importo massimo di 1.500 euro al mese, ad un soggetto in possesso di specifici requisiti, fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito verrà restituito a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, mediante rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni.
Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria e può essere richiesto dagli iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria ovvero alla Gestione Separata che, al momento della richiesta:
È escluso che possano ottenere l'A.P.E. coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
Per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda, il soggetto richiedente deve presentare all'INPS, direttamente ovvero tramite i patronati, la domanda di certificazione del diritto all'A.P.E.. L'Istituto certificherà il diritto dopo aver verificato il possesso dei requisiti e comunicherà al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo ottenibile.
Il soggetto in possesso della certificazione, direttamente o tramite un intermediario autorizzato, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello e con modelli che saranno approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di Legge. Le domande di A.P.E. e di pensione non sono revocabili, fatta eccezione per i casi in cui si possa esercitare il diritto di recesso previsto in materia bancaria e creditizia e dal codice del consumo.
Nella domanda, il soggetto richiedente deve indicare il finanziatore a cui richiedere l'A.P.E., nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura obbligatoria del rischio di premorienza. Sia i soggetti finanziatori che quelli assicurativi saranno scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipularsi tra Ministro dell'Economia e ABI e tra Ministro del Lavoro e l'A.N.I.A. oltre ad altre imprese assicuratrici di rilevanza primaria.
L'A.P.E. ha una durata minima di 6 mesi, mentre gli importi minimi e massimi richiedibili vengono stabiliti con decreto. Va inoltre sottolineato che l'operazione di finanziamento è sottoposta agli obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.
Nelle fasi successive alla domanda, l'istituto finanziatore trasmette all'INPS ed al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso.
La norma prevede che il prestito venga erogato entro 30 giorni lavorativi dalla data del perfezionamento. L'INPS trattiene, a partire già dalla prima pensione mensile, l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre 180 giorni dalla data di scadenza della rata stessa.
La norma, al comma 172, dispone che i datori di lavoro del richiedente (del settore privato) gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturatoda quest'ultimo, versando all'Istituto previdenziale, in un'unica soluzione e alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'A.P.E., un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'art. 7, D. Lgs. n. 184/1997 in tema di contribuzione volontaria.
Ricordiamo che le somme erogate in quote mensili non concorrono a formare il reddito ai fini IRPEF. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore, è riconosciuto un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50% dell'importo, pari a 1/20 degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'Istituto recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'Erario nella sua qualità di sostituto d'imposta.
I commi dal 179 al 186 disciplinano un ulteriore trattamento agevolato (A.P.E. sociale) in favore dei seguenti soggetti:
La concessione di tale indennità è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
L'erogazione avviene mensilmente su 12 mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; l'importo non può in ogni caso superare il limite massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.
L'indennità in esame non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di disoccupazione (ASDI), nonché con l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
Al raggiungimento dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato, il beneficiario decade dal diritto all'indennità; quest'ultima è inoltre compatibile con il conseguimento di redditi da lavoro dipendente o parasubordinato entro il limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui. Ancora in materia di lavoro, la Legge di Bilancio, al comma 243 dell'art. 1, ha previsto che qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di Call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione Europea, deve darne comunicazione, almeno 30 giorni prima del trasferimento:
In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva.
Gli operatori economici che, in data antecedente al 1 gennaio 2017, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione Europea, devono darne comunicazione ai medesimi soggetti entro 60 giorni dal 1 gennaio 2017, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati.
In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
È inoltre previsto che nessun beneficio, anche fiscale o previdenziale, può essere erogato a operatori economici che, dopo il 1 gennaio 2017, delocalizzano l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione Europea. Dette misure si applicano alle attività svolte da Call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati. Settore pesca
La norma prevede l'istituzione presso l'INPS, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di un Fondo di solidarietà per il settore pesca (FOSPE) al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del medesimo settore.
Il fondo avrà una dotazione iniziale pari ad un milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017, oltre ad essere alimentato dalla contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori in misura pari, rispettivamente a 2/3 ed 1/3.
Il FOSPE ha lo scopo di erogare prestazioni e relative coperture figurative a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio e nei casi di sospensione temporanea dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore, comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
La stessa Legge di Bilancio prevede altresì, ai commi 346 e 347, una disposizione finalizzata a garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese che esercitano la pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio riconoscendo per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
Infine, in merito agli sgravi contributivi previsti per il settore pesca al comma 431, viene confermata la riduzione degli stessi, come già avvenuto gradualmente negli anni precedenti (la riduzione contributiva era del 50,30% per il 2016, del 63,20% per gli anni 2013/2014 e del 57,50% per il 2015, come precisato anche dall'INPS nella Circolare n. 24/2016); pertanto, a decorrere dall'anno 2017, i benefici relativi agli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, saranno calcolati nel limite del 48,70%. Quattordicesima e no tax area per i pensionati
La Legge di Bilancio 2017 ha previsto l'incremento della somma aggiuntiva spettante ai pensionati di età superiore a 64 anni che posseggono un reddito complessivo individuale non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo annuo del fondo pensioni lavoratori dipendenti, nei limiti previsti dalla tabella D allegata alla stessa Legge n. 232/2016.
Nei confronti dei soggetti che soddisfino le condizioni di età e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Nei confronti dei soggetti che soddisfino le condizioni di età e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione con età inferiore a 75 anni, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista all'art. 13, comma 1 del TUIR, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
Pertanto, per tali soggetti la detrazione è equiparata a quella prevista per i titolari di pensione con età non inferiore a 75 anni. A decorrere dal 1° maggio 2017 ed in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, i lavoratori che accedono all'A.P.E. hanno la possibilità di convertire in rendita temporanea (R.I.T.A.) la totalità o una parte del montante accumulato presso forme pensionistiche complementari, fatta eccezione per quelle in regime di prestazione definita.
La rendita consiste nell'erogazione frazionata della parte del montante accumulato per la quale è fatta richiesta e permane sino al conseguimento dei requisiti per il normale pensionamento di vecchiaia.
Dal punto di vista fiscale, la rendita anticipata è assoggettata allo stesso trattamento fiscale agevolato delle prestazioni normalmente erogabili dalla previdenza complementare, quindi a ritenuta a titolo di imposta del 15%, riducibili di 0,30 punti percentuali per ogni anno di adesione alla previdenza complementare oltre il quindicesimo ma sino a un massimo di 6 punti percentuali.
Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1 gennaio 2007, gli anni di iscrizione precedenti a quest'ultima data sono computati fino a un massimo di 15. Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari. Pensione lavoratori precoci e lavori usuranti
A decorrere dal 1° maggio 2017, per i lavoratori precoci che abbiano maturato almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro precedenti al raggiungimento dei 19 anni anagrafici, il requisito contributivo previsto dall'art. 24, comma 10 del D.L. n. 201/2011 è ridotto a 41 anni (anziché 42 anni e 10 mesi di contributi) se uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi previsti per le donne.
La disposizione si applica a condizione che i soggetti:
I lavoratori impiegati da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni o almeno metà della vita lavorativa in attività gravose e usurantipotranno andare in pensione subito dopo aver raggiunto il quorum 97,6 con un minimo di 61 anni e 7 mesi e 35 anni di contributi. Conclusioni
Per completezza di argomentazione e con l'intento di fornire un quadro più ampio delle recenti novità, anche di natura operativa, che hanno interessato il mondo del lavoro, si sottolinea che le disposizioni sin qui esaminate si aggiungono a quelle previste dal collegato fiscale, Legge 1 dicembre 2016, n. 225 di conversione del Decreto Legge n. 193/2016, in vigore dal 3 dicembre 2016.
Tra le norme di maggior rilevanza ed impatto pratico per i datori di lavoro ricordiamo in particolare che l'art. 7-quater, comma 14 della Legge testé citata, modificando l'art. 4, comma 6-quater del DPR n. 322/1998, ha modificato il termine di consegna della Certificazione Unica al percipiente posticipandolo dal 28 febbraio al 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti, con decorrenza dall'anno 2017 e quindi con riferimento alle Certificazioni Uniche 2017 relative al periodo d'imposta 2016.
Infine, considerata l'importanza dell'argomento, si sottopone all'attenzione del lettore l'introduzione di una norma di interpretazione autentica in materia di lavoratori in trasferta e trasfertisti, contenuta nell'art. 7-quinquies. La novità interviene a chiudere un'annosa questione, chiarendo che il comma 6 dell'art. 51, D.P.R. n. 917/1986, recante la disciplina della trasferta abituale (trasfertisti che godono dell'abbattimento al 50% del reddito imponibile percepito a titolo di indennità correlate alla caratteristica itinerante insita nelle modalità di svolgimento delle loro prestazioni), si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni:
Ove non siano presenti contestualmente dette condizioni, è comunque riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell'imponibile IRPEF ai sensi dell'art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986. In buona sostanza, la norma recepisce quanto evidenziato in passato in vari documenti di prassi ed, in particolare, l'assenza dell'indicazione della sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione, sebbene la Corte di Cassazione avesse più volte ritenuto ininfluente tale dato preferendo dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento della prestazione.
La norma consente a questo punto di superare l'interpretazione della Suprema Corte definendo in maniera inequivocabile il requisito essenziale che, ricordiamo, deve coesistere con gli altri due.
L'elemento di novità, tuttavia, è riscontrabile nel requisito indicato al sub. 3), poiché si riduce il campo di applicazione dell'originario comma 6 e con maggior rigidità si stabilisce che le maggiorazioni di retribuzione devono essere attribuite in misura fissa e senza distinguere se il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta né dove la stessa si è svolta. |