Rispetto di regole di sicurezza da parte del lavoratore e responsabilità del datore
10 Gennaio 2017
In tema di infortunio sul lavoro l'accertata violazione di una norma antinfortunistica vale da sola a configurare la colpa del datore di lavoro: pertanto, in tutte le ipotesi in cui la condotta del lavoratore dipendente - in quanto attuativa di uno specifico ordine del datore di lavoro (o del dirigente preposto che ne faccia le veci) - finisca per configurarsi nell'eziologia dell'evento dannoso come una mera modalità dell'iter produttivo del danno, tale condotta, proprio perché "imposta" in ragione della situazione di subordinazione in cui il lavoratore versa, va addebitata al datore di lavoro, il cui comportamento, concretizzantesi invece nella violazione di specifiche norme antinfortunistiche (o di regole di comune prudenza), funge da unico efficiente fattore causale dell'evento dannoso; l'eventuale mancato rispetto di regole di sicurezza da parte del lavoratore non esonera quindi il datore di lavoro dalla responsabilità per l'infortunio, atteso che la posizione primaria di garante della sicurezza spetta all'imprenditore, in quanto soggetto che organizza l'attività produttiva.
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