La nuova assicurazione sociale per l'impiego

10 Febbraio 2015

Con il decreto attuativo della delega contenuta nella legge 10 dicembre 2014 n. 183 in materia di disoccupazione involontaria, il Governo ha provveduto a riformare la regolamentazione delle provvidenze attribuibili ai lavoratori disoccupati rimodulando la disciplina delle prestazioni alla luce dei nuovi principi che la medesima legge delega ha indicato. La principale modifica attuata riguarda le prestazioni correlate alla perdita del posto di lavoro precedentemente tutelata attraverso l'attribuzione ai lavoratori interessati delle cc.dd. ASpI e mini ASpI.
I soggetti beneficiari

La nuova prestazione di disoccupazione, sul piano soggettivo, nulla muta rispetto alla precedente regolamentazione. Essa, infatti, può essere riconosciuta a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Continuano a rimanere esclusi i lavoratori pubblici a tempo indeterminato ed i lavoratori agricoli a tempo determinato e indeterminato. Anche la qualificazione dell'involontarietà della disoccupazione viene mantenuta negli stessi termini precedentemente previsti. La perdita del lavoro, infatti, deve essere stata determinata da cause non volute né determinate dagli stessi lavoratori. Si tratta, in sostanza, delle cessazioni per licenziamento e per fine del rapporto di lavoro a tempo determinato. Alla conclusione involontaria del rapporto continuano ad essere equiparate le dimissioni per giusta causa e la risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo intimati da datori di lavoro con più di quindici dipendenti regolamentata dall'art. 7 della legge 604/66 e successive modificazioni ed integrazioni. Anche le interruzioni del rapporto per uno degli eventi appena descritti attribuiscono al lavoratore il diritto di richiedere la prestazione in argomento.

I requisiti

Una sostanziale modifica è stata apportata in materia di requisiti necessari per il riconoscimento della prestazione. In merito, si è previsto che la provvidenza può essere riconosciuta al lavoratore involontariamente disoccupato che: 1) si trovi in stato di disoccupazione per come definito dall'art. 1, comma 2, lett. c) D. Lgs. 181/2000; 2) possa far valere almeno tredici settimane di contribuzione nel quadriennio precedente la cessazione del rapporto di lavoro e c) almeno diciotto giornate di lavoro effettivo o equivalenti nei dodici mesi antecedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.

Come ben si vede, l'esigenza di omogeneizzare la disciplina dell'ASpI e della mini-ASpi ha determinato la necessità di individuare requisiti minimi che tenessero conto di quelli più bassi precedentemente previsti per la mini-ASpI. In questo contesto si è anche provveduto ad ampliare il periodo di riferimento del requisito contributivo elevandolo a quattro anni rispetto al biennio di cui si doveva prima tenere conto.

La domanda

Verificatesi le descritte condizioni, il lavoratore interessato dovrà presentare all'INPS la domanda di liquidazione della prestazione entro sessantotto giorni dalla cessazione dell'attività lavorativa. La prestazione stessa avrà decorrenza dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda e, comunque, non prima dell'ottavo giorno posteriore alla data di cessazione del rapporto lavorativo. Appare evidente che la nuova regolamentazione, sul punto, ricalca pedissequamente quella precedente.

La durata

Per quanto riguarda l'arco temporale di fruizione della prestazione la disciplina risulta totalmente modificata. Mentre prima la durata era genericamente determinata dalla legge, la NASpI, invece, viene rapportata alla pregressa storia contributiva del lavoratore e, a tal fine si è disposto che la prestazione medesima potrà avere una durata massima pari alla metà delle settimane di contribuzione accreditate a favore del lavoratore negli ultimi quattro anni esclusi gli eventuali periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.
Dal primo gennaio 2017 la durata massima non potrà superare le settantotto settimane.

La misura ed il calcolo della NASpI

Anche il calcolo e la misura della nuova prestazione sono stati regolamentati in maniera diversa. La NASpI, infatti, deve essere rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni nella quale vanno ricompresi, anche, gli elementi continuativi e non continuativi e le retribuzioni aggiuntive. L'importo risultante dovrà essere diviso per il numero di settimane di contribuzione accreditate e moltiplicato per 4,33. La misura dell'indennità dovrà essere pari al 75% dell'indicato importo a condizione che lo stesso sia pari o inferiore, per l'anno 2015, ad € 1.195 mensili rivalutabili annualmente, per gli anni successivi, sulla base delle variazioni ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai intercorse negli anni precedenti.
Nel caso in cui la retribuzione di riferimento per la determinazione della prestazione sia superiore agli indicati 1.195 euro, la prestazione medesima è incrementata in misura pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile risultante e la descritta soglia massima. L'indennità non può, in ogni caso, essere superiore, per l'anno 2015, ad € 1.300 mensili. Per gli anni successivi questo importo massimo dovrà anch'esso essere rivalutato sulla base delle variazioni ISTAT di cui si è sopra riferito.

Le condizioni per l'erogazione

L'art. 7 del decreto delegato specifica quali sono le condizioni necessarie che devono continuare a sussistere durante tutto il periodo di erogazione della prestazione perché il beneficiario possa continuare a godere della indicata provvidenza. La riferita norma, infatti, subordina l'erogazione della NASpI alla permanenza dello stato di disoccupazione ed alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa nonché ai percorsi di riqualificazione professionale proposte dai Servizi a ciò deputati in base all'art. 1 comma 2 lett. g) del D.Lgs. 181/2000. Il verificarsi di una delle indicate condizioni determina la decadenza dal diritto alla prestazione. La stessa disposizione, inoltre, prevede che, con l'emanando decreto attuativo dell'art. 1 comma 3 della legge 183/2014, saranno introdotte ulteriori misure volte a condizionare la fruizione della prestazione in argomento alla ricerca di una nuova occupazione e al reinserimento nel tessuto produttivo. L'ultimo comma della disposizione di cui stiamo discutendo ha disposto, infine, che con decreto del Ministro del Lavoro, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto delegato, saranno determinate le modalità per l'attuazione delle disposizioni previste dalla medesima norma nonché il sistema di sanzioni applicabili in caso di inottemperanza agli obblighi di partecipazione alle azioni di politica attiva di cui si è sopra riferito. Sembrerebbe che, in quest'ultima ipotesi, la decadenza potrebbe non essere automatica.

Incentivazione dell'autoimprenditorialità

Una forma di incentivazione all'autoimprenditorialità è regolamentata dall'art. 8 del decreto delegato di cui stiamo discutendo. In forza di tale disposizione, infatti, il lavoratore avente diritto alla NASpI, nell'ipotesi in cui intende avviare un'attività di lavoro autonomo o un'attività in forma di impresa individuale ovvero, ancora, intende associarsi in cooperativa, può richiedere la liquidazione anticipata in unica soluzione dell'importo spettantegli e non ancora erogato. La relativa domanda va presentata all'INPS entro 30 giorni dall'inizio della nuova attività. Nelle ipotesi in cui il lavoratore aderendo ad una cooperativa instaura con la stessa un rapporto di lavoro subordinato, l'importo della prestazione anticipata va attribuito alla cooperativa datrice di lavoro. Se, invece, il lavoratore instaura un rapporto di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la NASpI, è tenuto a restituire per intero l'anticipazione ottenuta. È da riferire, infine, che l'erogazione anticipata di cui abbiamo appena riferito non da diritto alla contribuzione figurativa né all'assegno per il nucleo familiare.

L'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato

Una regolamentazione particolare è riservata alle ipotesi in cui il lavoratore, che percepisce la prestazione in argomento, instaura un nuovo rapporto di lavoro subordinato. In questi casi, il beneficiario decade dalla prestazione solo se il reddito annuale derivante dal nuovo lavoro sia superiore a quello minimo escluso da imposizione fiscale. La indicata decadenza non si verifica nel caso in cui la durata del nuovo rapporto di lavoro sia pari o inferiore a sei mesi. In tal caso l'ASpI è sospesa d'ufficio per tutta la durata del rapporto e fino ad un massimo di sei mesi. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è da ritenersi utile ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per una nuova, eventuale, prestazione nonché per la determinazione della sua durata.
Il mantenimento della prestazione, nei casi di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro il cui reddito sia inferiore al limite indicato, non è automatico. Si è previsto, infatti, che, anche in siffatte ipotesi, si decade dalla prestazione se il datore di lavoro o l'utilizzatore siano gli stessi soggetti per i quali il beneficiario della prestazione previdenziale prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI ovvero non abbia comunicato all'INPS, entro un mese dall'inizio della nuova attività, il reddito annuo previsto. È da precisare che con riferimento al nuovo datore di lavoro sono equiparati agli indicati datori o utilizzatori anche i soggetti che presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La NASpI può essere riconosciuta, ancora, nei casi in cui il lavoratore che sia titolare di due o più rapporti di lavoro a tempo determinato cessi da uno di essi per gli stessi motivi previsti, in generale, per il riconoscimento della prestazione ed abbia un reddito inferiore a quello previsto per il mantenimento della provvidenza. Anche in questo caso, il beneficiario deve comunicare all'INPS, entro un mese dalla data di presentazione della domanda, il reddito annuo previsto. Un'ultima notazione: in caso di instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro subordinato la prestazione verrà ridotta nella stessa misura percentuale prevista per il mantenimento della provvidenza in caso di inizio di una nuova attività di lavoro autonomo.

Compatibilità tra la NASpI ed il lavoro autonomo

Si è sopra evidenziato che, in caso di inizio di una nuova attività di lavoro autonomo, il beneficiario della NASpI può chiedere la liquidazione delle somme ancora spettantigli per tutto il periodo per il quale si ha diritto al godimento della prestazione. In alternativa all'indicata opzione, il titolare della prestazione che inizi una nuova attività di lavoro autonomo può decidere di continuare a godere della provvidenza. In questo caso, la prestazione potrà essere ancora goduta a condizione che il reddito derivante dalla nuova attività lavorativa sia inferiore al limite previsto per la conservazione dello stato di disoccupazione (che corrisponde a quello previsto per l'esenzione fiscale). Il lavoratore (autonomo) in questo caso deve comunicare all'INPS entro un mese dall'inizio della nuova attività il reddito annuo che prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto rapportato all'arco temporale intercorrente tra la data di inizio della nuova attività e la data in cui termina il periodo di godimento della stessa NASpI o, se antecedente, la fine dell'anno in corso. La riduzione percentuale di cui si è sopra detto, è ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Ricordiamo che la riduzione percentuale appena indicata troverà applicazione anche nelle ipotesi di fruizione della prestazione in concomitanza con lo svolgimento di altra nuova attività di lavoro subordinato. Se il lavoratore beneficiario non è tenuto a presentare le dichiarazione dei redditi, ha obbligo, comunque, di presentare all'INPS una autodichiarazione nella quale deve indicare il reddito ricavato dall'attività lavorativa autonoma. La contribuzione versata quale lavoratore autonomo per il periodo corrispondente a quello per il quale si è percepita la NASpI non darà luogo ad accrediti contributivi nella gestione dei lavoratori autonomi ma dovrà essere riversata alla Gestione prestazioni temporanee. Il periodo lavorativo non sarà, ovviamente, scoperto da contribuzione in quanto per lo stesso arco temporale sarà accreditata quella figurativa prevista per i beneficiari della prestazione previdenziale.

La decadenza dal beneficio

Le ipotesi di decadenza dalla fruizione della NASpI risultano ribaditi ed incrementati dall'art. 11 del decreto delegato. Questa norma, infatti, specifica che si decade dalla prestazione previdenziale in caso di a) perdita dello stato di disoccupazione; b) inizio di una attività lavorativa subordinata o autonoma senza che vengano effettuate le comunicazioni obbligatorie di cui si è sopra riferito; c) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato; d) acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità (rimane esclusa la pensione di inabilità) di cui alla legge 222/84 lasciando la facoltà, in questi casi, al lavoratore di optare per il pagamento dell'ASpI; e) violazione delle regole riguardanti la partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa o ai percorsi di riqualificazione professionale di cui si è sopra riferito.

La contribuzione figurativa

Il periodo di godimento della NASpI sarà coperto da contribuzione figurativa rapportata, per l'anno 2015, alla retribuzione da prendere a base per la liquidazione della prestazione senza alcuna limitazione. Dal primo gennaio 2016 l'importo massimo accreditabile a titolo di contribuzione figurativa non potrà essere superiore a 1,4 volte l'importo massimo mensile della NASpI che, ricordiamo, è pari ad € 1.300 mensili, rivalutabili annualmente.

In conclusione

Con il decreto attuativo della delega contenuta nella legge 10 dicembre 2014 n. 183 in materia di disoccupazione involontaria, il Governo ha provveduto a riformare la regolamentazione delle provvidenze attribuibili ai lavoratori disoccupati rimodulando la disciplina delle prestazioni alla luce dei nuovi principi che la medesima legge delega ha indicato. La principale modifica attuata riguarda le prestazioni correlate alla perdita del posto di lavoro precedentemente tutelata attraverso l'attribuzione ai lavoratori interessati delle cc.dd. ASpI e mini ASpI. Le indicate prestazioni previdenziali sono state soppresse e sostituite con la nuova provvidenza denominata NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego) al fine di dare attuazione al principio in forza del quale bisognava omogeneizzare la disciplina relativa ai trattamenti ordinari ed ai trattamenti brevi di disoccupazione.

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