Riconoscimento dei danni: rileva la data dell’infortunio o della denuncia?

La Redazione
10 Febbraio 2015

La Cassazione, con ordinanza n. 1998/2015, precisa che per il riconoscimento di danni conseguenti ad infortunio sul lavoro rileva la data del verificarsi dell'infortunio, mentre per il riconoscimento di danni da malattia professionale si deve fare riferimento al momento di denuncia della malattia.

In tema di riconoscimento dei danni, occorre distinguere fra l'ipotesi in cui è chiesto il riconoscimento di danni conseguenti ad infortunio e l'ipotesi in cui è chiesto il riconoscimento di danni da malattia professionale.

La Cassazione, con ordinanza n. 1998/2015 ha precisato che, nel primo caso, rileva la data del verificarsi dell'infortunio, mentre nella seconda ipotesi si deve aver riguardo al momento in cui viene denunciata la malattia.

Il fatto

La Corte d'Appello, riformando la sentenza di primo grado, accoglieva la domanda del lavoratore volta all'accertamento dell'aggravarsi dei postumi conseguiti all'infortunio lavorativo e dichiarava il diritto alla rendita nella misura del 9%.

Il ricorso

L'INAIL ricorreva in Cassazione sostenendo che, essendosi l'infortunio verificato in data 23 ottobre 1998, trovava applicazione la disciplina ex art. 74, D.P.R. n. 1124/1965, in base alla quale il diritto alla rendita sorge solo se i postumi determinino una riduzione dell'attitudine al lavoro in misura superiore al 10%.

Il controricorso

Il lavoratore resisteva affermando che, poiché la domanda per il riconoscimento dell'inabilità permanente causata dai postumi dell'infortunio era stata presentata all'INAIL in data 8 novembre 2000, la fattispecie era regolata dalla disciplina di cui all'art. 13, D.lgs. n. 38/2000.

Disciplina applicabile

La Suprema Corte richiama un principio già affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 9956/2011): "In tema di infortuni sul lavoro e malattie professionali, il nuovo regime introdotto dall'art. 13 del D.lgs. n. 38/2000 al fine del riconoscimento dell'indennizzo in capitale del danno biologico per menomazioni superiori al 6% sino al 16% subito dal lavoratore si applica unicamente per i danni conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente all'entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000 recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di malattia (od infortunio) denunciata dall'interessato prima del 9 agosto 2000, la stessa deve essere valutata in termini d'incidenza sull'attitudine al lavoro del richiedente, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. n. 1124 del 1965, e può dar luogo ad una rendita per inabilità permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al 10%".

Infortunio sul lavoro vs malattia professionale

Si impone, quindi, la distinzione fra l'ipotesi in cui è chiesto il riconoscimento di danni conseguenti ad infortunio e l'ipotesi in cui è chiesto il riconoscimento di danni da malattia professionale.

La Cassazione sottolinea che, nel primo caso, rileva la data del verificarsi dell'infortunio, mentre nella seconda ipotesi si deve aver riguardo al momento in cui viene denunciata la malattia.

Decisione

Richiamando nuovamente la sentenza n. 9956/2011, secondo la quale "la locuzione ‘verificatisi o denunciati' si riferisce chiaramente agli infortuni e alle malattie professionali, che sono oggetto della denuncia di cui al D.P.R. n. 1124/1965, artt. 52 e 53 e non ai danni che superino la soglia indicata dalla legge, accettabili unicamente a posteriori anche quanto alla decorrenza degli stessi”, la Suprema Corte ritiene che, nel caso di specie, non può farsi riferimento alla domanda di riconoscimento dell'aggravamento presentata all'INAIL nel novembre 2000 ma occorre avere riguardo esclusivamente alla data dell'infortunio lavorativo, pacificamente verificatosi il 23 ottobre 1998.

Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.