Indennità: prescrizione dell’azione sospesa per massimo 150 giorni
09 Febbraio 2015
Cass.civ., sez. lavoro, 3 febbraio 2015, n. 1919, sent.
La sospensione della prescrizione dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro di cui all'art. 111, comma 2, del d.P.R. n. 1124/1965, opera limitatamente al decorso dei 150 giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità previste dal terzo comma della stessa disposizione. Questo il principio a cui si conforma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1919, depositata il 3 febbraio 2015. Il caso. La Corte d'appello di Napoli, in riforma della decisione del Tribunale di Napoli, dichiarava il diritto del lavoratore alla costituzione di una rendita da inabilità da malattia professionale nella misura del 25% e condannava l'INAIL al pagamento agli eredi, costituitisi a seguito del decesso del padre, dei relativi ratei dalla data della domanda al decesso. Sospensione del termine di prescrizione dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro... Il Collegio, decidendo sulla questione della sospensione del termine di prescrizione durante la pendenza del procedimento amministrativo, accoglie l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità in base al quale, il termine di 150 giorni previsto dalla legge rappresenta la misura massima della sospensione, indipendentemente dal momento in cui il relativo iter venga di fatto a concludersi. Ciò anche prendendo in considerazione quanto affermato nella pronuncia delle Sezioni Unite n. 5572/2012 in tema di sospensione della prescrizione di diritti di natura previdenziale e assistenziale per la pendenza della preventiva procedura amministrativa, il cui esaurimento è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale. …limitatamente al decorso dei 150 giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità. In conseguenza di ciò, il Collegio conferma il principio secondo il quale «la sospensione della prescrizione dell'azione per il riconoscimento delle prestazioni da infortunio sul lavoro di cui all'art. 111, comma 2, del d.P.R. n. 1124/1965, opera limitatamente al decorso dei 150 giorni previsti per la liquidazione amministrativa delle indennità previste dal terzo comma della stessa disposizione: la mancata pronuncia definitiva dell'INAIL entro il suddetto termine configura una ipotesi di “silenzio significativo” della reiezione dell'istanza dell'assicurato e comporta, quindi, l'esaurimento del procedimento amministrativo e, con esso, la cessazione della sospensione della prescrizione». |