Manca la prova liberatoria, il datore paga all’INAIL quanto versato per l’indennizzo

La Redazione
09 Febbraio 2015

In presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell'ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti, cioè il datore di lavoro, a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, poiché la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c..

Cass.civ., sez. lavoro, 3 febbraio 2015, n. 1918, sent.

In presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell'ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti, cioè il datore di lavoro, a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, poiché la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c.Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 1918, depositata il 3 febbraio 2015.

Il caso. La Corte d'appello di L'Aquila rigettava la domanda dell'INAIL, che agiva in via di regresso nei confronti di una società, di rifusione dell'onere sostenuto per l'indennizzo dell'infortunio sul lavoro subito da una dipendente. Secondo i giudici, non sussistevano né la colpa del datore per aver omesso la necessaria istruzione antinfortunistica né la rilevanza penale dell'accertata colpa per omissione del dovere di vigilanza antinfortunistica. Non era stata, infatti, raggiunta la prova positiva dell'omissione di un comportamento doveroso, dato, nel caso di specie, dall'impedire l'intervento della dipendente sulla macchina in movimento.
L'INAIL ricorreva in Cassazione, contestando l'esonero dalla responsabilità civile della società, che non aveva fornito la prova liberatoria sull'adozione di tutte le misure idonee a prevenire l'evento, implicando l'adempimento dell'obbligo di sicurezza tanto il fornire un'adeguata informazione ed istruzione antinfortunistica quanto la predisposizione di un adeguato servizio di vigilanza e di intervento in presenza dell'esposizione del lavoratore al rischio derivante da un'attività in prossimità di macchine in movimento. L'Istituto aveva provato l'esistenza dell'obbligazione lavorativa, del danno e del nesso causale con la prestazione lavorativa.

Tutela del lavoratore. La Corte di Cassazione ricorda che, in presenza di una fattispecie contrattuale che, come nell'ipotesi del contratto di lavoro, obblighi uno dei contraenti, cioè il datore di lavoro, a prestare una particolare protezione rivolta ad assicurare l'integrità fisica e psichica dell'altro, ai sensi dell'art. 2087 c.c., non può sussistere alcuna incompatibilità tra responsabilità contrattuale e risarcimento del danno morale, «siccome la fattispecie astratta di reato è configurabile anche nei casi in cui la colpa sia addebitata al datore di lavoro per non aver fornito la prova liberatoria richiesta dall'art. 1218 c.c.».
Perciò, dopo aver riscontrato la violazione del dovere di vigilanza, i giudici di merito avrebbero dovuto ritenere configurata la responsabilità del soggetto datore per inadempimento dell'obbligo di sicurezza.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimanda la decisione ai giudici di merito

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