La tessera professionale europea è ufficiale
10 Febbraio 2016
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2016, n. 32, il D.Lgs. 28 gennaio 2016, n. 15, concernente l'attuazione della Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (modificativa della Direttiva 2005/36/CE), relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, e del Regolamento UE n. 1024/2012, che disciplina la cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno.
Disciplina sul riconoscimento delle qualifiche professionali Il D.Lgs. n. 15/2016, in particolare, si occupa di disciplinare il riconoscimento delle qualifiche professionaliacquisite in uno Stato membro dell'Unione europea, allo scopo di garantire l'accesso parziale ad una professione regolamentata sul territorio nazionale.
La tessera professionale europea: un certificato elettronico Con modifiche all'art. 4 del sopra citato corpus normativo (in particolare con l'aggiunta al n. 5 della lett. n-ter), il provvedimento fornisce la nozione di «tessera professionale europea»; si tratta di un certificato elettronico che ha lo scopo di attestare che il professionista è in possesso di tutti i requisiti necessari per fornire dei servizi, in via temporanea oppure occasionale, oppure il riconoscimento delle qualifiche professionali per lo stabilimento nel territorio dello Stato. Con l'introduzione dell'art. 5–bis al D.Lgs. n. 206/2007, il provvedimento individua le professioni per le quali è previsto il rilascio del documento europeo.
Un meccanismo di allerta per le professioni sanitarie Il Decreto pubblicato in Gazzetta, inoltre, prevede che le autorità competenti, dello Stato membro d'origine e ospitante, provvedano ad aggiornare un fascicolo (IMI) dei titolari di tessera professionale, con tutte le informazioni relative ad eventuali sanzioni disciplinari e penali concernenti un divieto o una restrizione, le quali siano suscettibili di avere conseguenze sull'esercizio delle attività. Rilevante, infine, il meccanismo di allerta introdotto con l'aggiunta dell'art. 8-bis; in virtù di questa modifica, gli ordini ed i collegi professionali competenti hanno l'onere di informare le autorità preposte di tutti gli Stati membri, in merito ai provvedimenti che limitino o vietino ad un professionista, anche solo in via temporanea, l'esercizio di attività dell'ambito sanitario.
L'entrata in vigore del provvedimento è prevista per il 10 febbraio.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |