“Insussistente” un fatto non tempestivamente contestato
10 Febbraio 2017
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2513/2017, respinge il ricorso di un datore di lavoro che chiedeva fosse accertata la legittimità del licenziamento di una lavoratrice per assenza dal posto di lavoro. La lavoratrice, infatti, dopo essere stata riammessa in servizio, era stata trasferita dal datore di lavoro in sede differente ma non aveva preso servizio; la contestazione disciplinare per la mancata presenza sul luogo di lavoro, però, era avvenuta con 15 mesi di ritardo rispetto alla riammissione in servizio.
La Cassazione afferma che l'abnorme ritardo nella contestazione del fatto, da parte del datore di lavoro, è estraneo al sistema ex art. 7, L. n. 300/1970: infatti, mancando l'immediatezza della contestazione è violato il principio di trasparenza e vi è una lesione del diritto di difesa della lavoratrice.
Il fatto è “insussistente” e non è idoneo ad essere verificato in giudizio, non potendo il giudice accertare la sussistenza o meno del fatto e l'eventuale regime sanzionatorio applicabile. |