“Insussistente” un fatto non tempestivamente contestato

La Redazione
10 Febbraio 2017

La Cassazione, con la sentenza 31 gennaio 2017, n. 2513, afferma che un fatto non tempestivamente contestato ai sensi dell'art. 7, St. Lav., è “insussistente”, e non è idoneo ad essere provato in giudizio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2513/2017, respinge il ricorso di un datore di lavoro che chiedeva fosse accertata la legittimità del licenziamento di una lavoratrice per assenza dal posto di lavoro. La lavoratrice, infatti, dopo essere stata riammessa in servizio, era stata trasferita dal datore di lavoro in sede differente ma non aveva preso servizio; la contestazione disciplinare per la mancata presenza sul luogo di lavoro, però, era avvenuta con 15 mesi di ritardo rispetto alla riammissione in servizio.

La Cassazione afferma che l'abnorme ritardo nella contestazione del fatto, da parte del datore di lavoro, è estraneo al sistema ex art. 7, L. n. 300/1970: infatti, mancando l'immediatezza della contestazione è violato il principio di trasparenza e vi è una lesione del diritto di difesa della lavoratrice.

Il fatto è “insussistente” e non è idoneo ad essere verificato in giudizio, non potendo il giudice accertare la sussistenza o meno del fatto e l'eventuale regime sanzionatorio applicabile.

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