Risarcimento per licenziamento illegittimo durante il periodo di prova
11 Marzo 2015
Con la sentenza n. 3852, depositata il 25 febbraio 2015, la Cassazione ha precisato che il licenziamento per mancato superamento della prova è illegittimo se le mansioni, oggetto del contratto, non vengono espressamente individuate nella lettera di assunzione né sono specificabili “per relationem” al CCNL: cinque mensilità, il risarcimento minimo, costituiscono una presunzione “iuris et de iure” del danno causato dal recesso.
Il caso Una lavoratrice viene licenziata durante il periodo di prova. Sia il giudice di primo grado che quello d'appello dichiarano illegittimo il licenziamento per mancata specificazione nella lettera di assunzione delle mansioni, ma la corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, riduce il risarcimento del danno a cinque mensilità e condanna la lavoratrice alla restituzione delle somme superiori percepite. La lavoratrice ricorre con un unico motivo in cassazione. La soccombente, datrice di lavoro, si oppone proponendo altresì ricorso incidentale.
Mancata indicazione delle mansioni e patto di prova La suprema Corte analizza prima il ricorso incidentale affermando che "il patto di prova apposto al contratto di lavoro, oltre a dover risultare da atto scritto, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che en costituiscono l'oggetto, in relazione alle quali il datore di lavoro dovrà esprimere la propria valutazione sull'esito della prova. Tale specificazione può essere operata anche per relationem alla qualifica di assunzione ove questa corrisponda ad una declaratoria del contratto collettivo che definisca mansioni comprese nella qualifica sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico.” Non avendo la datrice di lavoro né specificato nella lettera di assunzione le mansioni, né dimostrato la specificazione “per relationem” (non bastava infatti aver riportato le mansioni, peraltro in lingua inglese, nell'annuncio pubblicato su di un sito internet), la Cassazione conferma l'illegittimità del licenziamento.
Risarcimento del danno per licenziamento illegittimo L'importo delle cinque mensilità della retribuzione globale di fatto previsto dall'art. 18 quinto comma della L. 30 maggio 1970 n. 300 rappresenta una parte irriducibile della obbligazione risarcitoria complessiva. Nessun importo spetta alla lavoratrice per il periodo successivo alla sentenza posto che nessuna prestazione lavorativa è stata dalla stessa eseguita. Ella infatti subito dopo il licenziamento aveva trovato altro lavoro con retribuzione ancor superiore. |