Incompatibilità mansioni e stato di saluteFonte: Cod. Civ. Articolo 2087
10 Aprile 2017
Se rifiuto di svolgere le nuove mansioni, perché non sostenibili a causa del mio stato di salute, debbo temere un licenziamento?
L'adibizione a mansioni differenti, rispetto a quelle stabilite al momento dell'assunzione, è manifestazione dello ius variandi datoriale, il cui esercizio deve porsi entro i limiti fissati dalla legge, ex art. 2103 c.c. Il datore è, però, gravato ex art. 2087 c.c. anche dall'obbligo di tutelare la salute psico-fisica del dipendente, ciò anche qualora decida di assegnare a questo lo svolgimento di una diversa prestazione. Dovrà essere valutata, mediante apposito accertamento sanitario, la compatibilità delle nuove mansioni con lo stato di salute del lavoratore, e dunque l'eventuale inidoneità temporanea o meno. L'astensione dall'esercizio della prestazione lavorativa risulta essere legittima, ex art. 1460 c.c., qualora la parte datoriale abbia trascurato il suddetto previo controllo. Sarà, invece, illegittimo un eventuale licenziamento o sanzione disciplinare. In merito: Cass. n. 24459/2016, n. 4502/2016. |