Mancanza del fatto materiale contestato e reintegra nel posto di lavoro

La Redazione
10 Giugno 2015

La nuova formulazione dell'art. 18 stat. lav. non restringe l'ipotesi della reintegrazione nel posto di lavoro alla sola ipotesi di mancanza del fatto materiale contestato

La nuova formulazione dell'art. 18 stat. lav. non restringe l'ipotesi della reintegrazione nel posto di lavoro alla sola ipotesi di mancanza del fatto materiale contestato: vanno riportati all'interno della stessa tutela reintegratoria tutti i casi in cui il fatto abbia un rilievo disciplinare non grave (oltre ai casi in cui non sia imputabile al lavoratore, non sia assistito dall'elemento soggettivo contestato o dalla volontarietà della condotta o sia privo di antigiuridicità in quanto giustificato).

La mancanza stessa inoltre di proporzionalità del fatto rispetto alla sanzione – anche in caso meno eclatanti – conduce alla reintegra attraverso il ragionato confronto che il giudice deve instaurare con le previsioni collettive per cui il caso del fatto lieve non regolato a livello disciplinare non può – per un elementare principio di giustizia – essere trattato in modo peggiore di un caso più grave, ma espressamente punito con sanzione conservativa.

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