Assenze giustificate e visita domiciliare di controllo
09 Luglio 2015
I lavoratori in malattia hanno l'obbligo di reperibilità alle visite domiciliari di controllo. Quali sono le assenze giustificate che non comportano sanzioni a carico del lavoratore?
Non danno luogo a sanzioni le assenze per giustificato motivo, come ad esempio quelle dovute a: - forza maggiore (sulla cui estensione, Cass. 6 aprile 2006, n. 8012); - concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici (Cass. 28 gennaio 2008, n. 1809, purché sia accertabile il carattere dell'indifferibilità della visita medica o del trattamento terapeutico o l'indispensabilità delle modalità con cui sono attuati); - situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza personale del lavoratore altrove, per evitare gravi conseguenze per sé o per i componenti il suo nucleo familiare (secondo Cass. 9 marzo 2010, n. 5718, è giustificata l'assenza determinata dalla necessità del lavoratore ammalato di assistere la madre ricoverata, nelle stesse ore, in un centro specialistico di riabilitazione a seguito di un delicato intervento chirurgico). È stata invece ritenuta ingiustificata l'assenza per effettuare un controllo ambulatoriale, in orario ricompreso nelle fasce di reperibilità, in mancanza della prova della sua indifferibilità e della dimostrazione che le modalità prescelte per il controllo fossero in concreto le sole praticabili (Cass. 2 marzo 2004, n. 4247). L'assenza del lavoratore alle visite di controllo durante le fasce orarie di reperibilità può dar luogo anche a sanzioni disciplinari (Cass. 11 febbraio 2008, n. 3226). Secondo la Corte Suprema, ai fini della sanzionabilità non è necessaria l'espressa previsione di tali ipotesi nel codice disciplinare (Cass. 22 aprile 2004, n. 7691).
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