Domanda di illegittimità del licenziamento e dichiarazione di interruzione del processo
10 Giugno 2016
In tema di interruzione del processo civile, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 c.p.c. il termine per la riassunzione del processo interrotto a causa dell'apertura del fallimento di una delle parti (art. 43, co. 3, L.F.) decorre dalla data della conoscenza effettiva e legale che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione: ne consegue che per il curatore - del soggetto il cui fallimento ha determinato l'interruzione del processo - il termine per la riassunzione decorre dalla data, necessariamente successiva a quella della pubblicazione della sentenza dichiarativa del fallimento, in cui il curatore medesimo ha avuto la conoscenza legale della pendenza dello specifico processo. (Nella specie, in ordine alla domanda di illegittimità del licenziamento, in difetto di prova dell'intervenuta conoscenza legale del Curatore, il Tribunale ha affermato che l'automatismo dell'interruzione previsto dall'art. 43, L.F. non esclude di dover comunque provvedere a dichiarare l'avvenuta interruzione, giacché la ricostituzione del contraddittorio non impedisce il verificarsi dell'interruzione del giudizio).
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