INL fornisce indicazioni su sanzioni per prestazioni di lavoro occasionali
11 Agosto 2017
L'Ispettorato Nazionale del lavoro pubblica la circolare n. 5 del 2017, con la quale fornisce le prime indicazioni al personale ispettivo per l'applicazione delle sanzioni per la violazione delle norme in materia di Libretto Famiglia o di Contratto di prestazione occasionale.
A seconda della tipologia di prestazione utilizzata l'Ispettorato definisce le diverse conseguenze sanzionatorie, o di altra natura, alle quali può essere soggetto l'utilizzatore a seconda dei diversi limiti stabiliti dalla normativa.
Sia per libretto famiglia che per prestazioni occasionali il superamento da parte di un utilizzatore per ogni singolo prestatore del limite economico di 2.500 euro (comma 1, lett. c) o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco di un anno civile comporta la trasformazione del relativo rapporto nella tipologia di lavoro a tempo pieno e indeterminato a far data dal giorno in cui si realizza il predetto superamento, con applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative. La trasformazione del rapporto e l'applicazione delle connesse sanzioni civili ed amministrative non opera nel caso in cui l'utilizzatore sia una pubblica amministrazione.
La violazione dei divieto di prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5) comporta un difetto “genetico” afferente alla costituzione del rapporto e dunque, in applicazione dei principi civilistici, la conversione ex tunc dello stesso nella tipologia ordinaria del lavoro a tempo pieno e indeterminato, con applicazione delle relative sanzioni civili e amministrative, laddove evidentemente sia accertata la natura subordinata dello stesso. Tale divieto non trova applicazione per il personale utilizzato attraverso un contratto di somministrazione.
L'INL analizza le sanzioni riguardanti esclusivamente il contratto di prestazione occasionale.
In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva di cui al comma 17 art. 54-bis, D.L. n. 50/2017 (L. n. 96/2017) da parte di utilizzatori, diversi dalla pubblica amministrazione e dalle persone fisiche/famiglie, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.500 “per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione”.
Stessa sanzione si applica anche in caso di violazione di uno dei divieti di cui al comma 14, ovvero: divieto di ricorso al contratto di prestazione occasionale da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato o da parte delle imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti di cui al comma 8 purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
In queste ipotesi non trova applicazione la procedura di diffida; la sanzione ridotta sarà pari a 833,33 euro, ai sensi dell'art. 16 della L. n. 689/1981, per ogni giornata non tracciata da regolare comunicazione.
Se la violazione degli obblighi è relativa a più lavoratori la sanzione ridotta sarà moltiplicata per la somma delle giornate lavorative non regolarmente comunicate ovvero effettuate in violazione dei divieti di cui al comma 14.
Infine l'Ispettorato Nazionale fornisce indicazioni in merito al rapporto tra la sanzione prevista in caso di violazione dell'obbligo di comunicazione della prestazione occasionale e la c.d. maxisanzione per lavoro “nero”. Su tali indicazioni, lo stesso Ispettorato, si riserva ulteriori precisazioni dopo un primo periodo di monitoraggio sulla applicazione del nuovo istituto.
La circolare affronta quindi il caso di mancata trasmissione della comunicazione preventiva ovvero di revoca della stessa a fronte di una prestazione di lavoro giornaliera effettivamente svolta. Viene quindi affermato che la mera registrazione del lavoratore sulla piattaforma predisposta dall'Istituto non costituisce di per sé elemento sufficiente ad escludere che si tratti di un rapporto di lavoro sconosciuto alla Pubblica Amministrazione con la conseguente possibilità, laddove sia accertata la natura subordinata dello stesso, di contestare l'impiego di lavoratori “in nero” (cfr. Cass. sent. n. 16340/2013 per ipotesi di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane).
Viene evidenziata la necessità di individuare dei criteri utili a differenziare le ipotesi in cui la prestazione di lavoro effettivamente resa possa considerarsi quale prestazione occasionale non comunicata ovvero come un rapporto di lavoro “in nero” e come tale sanzionabile con la c.d. maxisanzione.
Vengono quindi indicati alcuni requisiti che la prestazione, già registrata sulla piattaforma Inps, deve avere per l'applicazione esclusiva della sanzione di cui all'art. 54 bis, comma 20.
Si può quindi non applicare la sanzione per lavoro nero qualora ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti:
a) la prestazione sia comunque possibile in ragione del mancato superamento dei limiti economici e temporali (280 ore) previsti dallo stesso art. 54 bis;
b) la prestazione possa effettivamente considerarsi occasionale in ragione della presenza di precedenti analoghe prestazioni lavorative correttamente gestite, così da potersi configurare una mera violazione dell'obbligo di comunicazione.
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