Tutela rafforzata prima ancora della distinzione tra rapporto autonomo e dipendente

13 Ottobre 2014

Con la recente sentenza n. 21497/2014, la Suprema Corte - oltre a ricapitolare le linee guida per valutare la sussistenza o meno della subordinazione - ribadisce come i lavoratori iscritti alla gestione ENPALS siano salvaguardati da una tutela previdenziale ad ampio raggio.

Il caso di specie

Alla base del ricorso esaminato dalla Sezione Lavoro della Cassazione (sentenza n. 21497 depositata il 10 ottobre 2014) la cartella esattoriale derivante da un accertamento ispettivo dal quale si assumeva la sussistenza di rapporti di lavoro subordinati all'interno di una SRL impegnata nel settore delle corse dei cavalli e nella gestione della struttura ippica. Tanto il giudice di prime cure, quanto la Corte di Appello di Firenze rigettavano la doglianza avverso la quantificazione e la debenza dei contributi omessi.

Lavoratori della gestione ENPALS e tutele mirate

Nell'esaminare i motivi del ricorso, gli Ermellini premettono che relativamente ai lavoratori dello spettacolo il legislatore ha predisposto una tutela previdenziale ad ampio raggio, all'interno di una cornice in cui gli appartenenti possono svolgere sia lavoro autonomo che subordinato, senza che sia necessario verificare previamente la natura dell'attività prestata (Cass. SS.UU. n. 581/1999). Ne deriva che la formale qualificazione operata dalle parti non è determinante e non esime il giudice dal puntuale accertamento del comportamento tenuto in concreto nell'attuazione del rapporto.

Il confine tra autonomia e subordinazione

Per appurare la distinzione vanno prese in considerazione quelle circostanze concrete riferite alle modalità di espletamento del rapporto, senza tralasciare gli elementi sussidiari (autonomia di gestione, assoggettamento a direttive programmatiche, accettazione del rischio, fruizione dei periodi di riposi): aspetti da valutare globalmente come indizi probatori della subordinazione.

Corretta la ricostruzione effettuata nel Merito

Nel rigettare la doglianza, la Sezione Lavoro ricorda che la natura subordinata prescinde dalla durata nel corso dell'anno della prestazione, non attiene alla quantità ma alla qualità della prestazione resa ed inoltre la ripetitività della mansione svolta e l'ampia turnazione facevano supporre la limitata autonomia esecutiva, facendo pendere la bilancia verso il piatto della subordinazione.

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