GMO: legittima la soppressione del posto con ripartizione dei compiti
10 Ottobre 2016
Cass. sez. lav., 28 settembre 2016, n. 19185
Dichiarato illegittimo il licenziamento irrogato, la società datrice di lavoro ricorreva per la cassazione della sentenza, lamentando il fatto che la Corte territoriale non avesse considerato che può integrare giustificato motivo oggettivo di licenziamento anche la soppressione di una singola posizione lavorativa con redistribuzione fra altri lavoratori delle mansioni assegnate al dipendente licenziato.
Ricorso fondato per la Suprema Corte, che riscontra alla base della diversa distribuzione di determinate mansioni tale da far emergere l'esubero della posizione lavorativa del lavoratore licenziato, il nucleo irriducibile del concetto di GMO ex art. 3, L. n. 604/66: la riorganizzazione tecnico-produttiva. Tuttavia, precisano i giudici, tale riassetto deve essere all'origine del licenziamento e non costituirne un mero effetto, ciò che porterebbe a concludere che la vera ragione del recesso sia diversa dall'esigenza di una più efficiente organizzazione produttiva.
La Corte pertanto, nel cassare con rinvio la sentenza impugnata, enuncia il seguente principio di diritto: “Può costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento ai sensi dell'art. 3 legge n. 604/66 anche soltanto una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuataa fini di più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate ad un solo dipendente, certe mansioni possono essere suddivise fra più lavoratori, ognuno dei quali se le vedrà aggiungere a quelle già espletate: il risultato finale fa emergere come in esubero la posizione lavorativa di quel dipendente che vi era addetto in modo esclusivo o prevalente. In tale ultima evenienza il diritto del datore di lavoro di ripartire diversamente determinate mansioni fra più dipendenti non deve far perdere di vista la necessità di verificare il rapporto di congruità causale fra la scelta imprenditoriale e il licenziamento, nel senso che non basta che i compiti un tempo espletati dal lavoratore licenziato risultino essere stati distribuiti ad altri, ma è necessario che tale riassetto sia all'origine del licenziamento anziché costituirne mero effetto di risulta”.
Ci si domanda, in conclusione, seguendo il principio ora affermato dalla Cassazione, potrebbe un datore di lavoro licenziare per GMO sulla scorta di una decisione organizzativa di ridimensionare le competenze, l'autonomia e/o le responsabilità che connotano una certa mansione ed assegnare la “nuova” posizione ad un altro dipendente con un inquadramento più basso (es. mansioni prima affidate ad un quadro, poi ad un impiegato direttivo)? |