Infortunio in itinere del dipendente: non c’è sempre diritto all’indennizzo

12 Novembre 2014

L'infortunio in itinere del lavoratore non comporta automaticamente il diritto all'indennizzo: la giurisprudenza di legittimità ha recentemente posto dei precisi vincoli, negando al lavoratore l'indennità. L'approfondimento, dopo aver esaminato gli elementi essenziali dell'istituto e la relativa casistica, offre l'analisi di due recenti sentenze della Suprema Corte che si inseriscono nel dibattito in materia.

La recente sentenza della Corte di Cassazione n. 22154, del 20 ottobre 2014, nel respingere la richiesta di indennità di un lavoratore dipendente che si era infortunato andando al lavoro, torna ad aprire il “dibattito” sull'infortunio in itinere del lavoratore dopo che diversi orientamenti giurisprudenziali di legittimità hanno accolto le motivazioni dell'INAIL, chiamata a rispondere dell'indennizzo.

L'infortunio in itinere

Gli infortuni in itinere (cioèdurante il percorso) sono gli incidenti, generalmente di carattere stradale, che accadono in particolari circostanze ai lavoratori:

  • diversi dai professionisti della strada lungo il tragitto casa-lavoro-casa;
  • mentre si spostano da un luogo di lavoro ad un altro;
  • durante la pausa mensa, nel tragitto che va dal luogo di lavoro a quello di ristoro e viceversa, ma soltanto se non esiste un servizio di mensa interna aziendale.

Va evidenziato che l'art. 2, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, (cd. Testo Unico sul lavoro) nel definire il concetto di infortunio in itinere individua tre elementi essenziali perché l'evento stesso sia indennizzabile; nella tabella si riassumono sinteticamente i tre elementi.

Con il D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, art. 12, il legislatore è intervenuto nuovamente riguardo a tale istituto, stabilendo che sono rilevanti gli eventi occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, ovvero nel collegamento tra due luoghi di lavoro diversi e nel percorso tra il luogo di lavoro ed il luogo dove abitualmente viene consumato il pasto, qualora non esista una mensa aziendale salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendente dal lavoro o comunque non necessitate.

Chiaramente non sono, invece, tutelate situazioni di infortunio ove la condotta del lavoratore sia rimproverabile in quanto evidentemente negligente. Infatti:

  • non sono riconosciuti gli infortuni provocati direttamente dall'abuso di alcolici e psicofarmaci oppure dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti;
  • non è riconosciuto l'infortunio qualora il conducente sia sprovvisto della prescritta abilitazione alla guida.

La casistica degli infortuni in itinere

Per comprendere le regole di indennizzabilità degli infortuni in itinere da parte dell'assicurazione sociale gestita dall'INAIL è opportuno esaminare, brevemente, le varie tipologie di “rischio” che la dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato e consolidato nel tempo e che distinguono le ipotesi che si riassumono nella tabella.

Ipotesi

di infortunio

che non ha alcuna relazione con le attività lavorative e professionali, grava in maniera uguale e senza distinzioni su tutti i cittadini, lavoratori e non, ed esclude di norma gli infortuni dall'indennizzo. Si pensi ad esempio a un operaio che va al lavoro, e ad un altro cittadino che va a fare shopping o va a passeggio. Se i due percorrono simultaneamente una normale strada di comunicazione sono esposti entrambi allo stesso rischio di inciampare, di cadere, di essere colpiti da qualche oggetto, di essere investiti da un automezzo, ecc., e a tali fini non ha importanza né la loro diversa condizione, né il motivo per cui si trovano in strada, né l'essere o meno assicurati all'INAIL: il possibile incidente che dovesse accadere, infatti, presenterebbe comunque per entrambi un'ipotesi di rischio generale, e quindi un caso di infortunio non indennizzabile

che invece è quello che ha una diretta relazione, un nesso eziologico di causa/effetto con l'attività lavorativa svolta dal soggetto, il che fa sì che gli incidenti che accadono siano sempre considerati infortuni sul lavoro e quindi indennizzabili. Si pensi ad, esempio, ai rischi dell'impiego di un operaio a una macchina, ai rischi di chi ne controlla l'operato, o al “rischio ambientale” di chi, pur non essendo addetto alle macchine, opera comunque nell'ambiente organizzato nel quale queste sono installate e funzionano

che consiste in un'azione pericolosa, intenzionalmente messa in atto dal lavoratore che compie delle scelte arbitrarie che lo portano ad affrontare volontariamente delle situazioni senza che vi sia alcuna necessità e comunque nessun nesso con l'attività lavorativa. Queste azioni, che spesso sono persino contrarie alle direttive ricevute dal datore di lavoro, portano ad escludere sempre gli infortuni che accadono con queste modalità dall'indennizzo

La tutela per l'azienda: come deve operare

Le particolarità degli infortuni in itinere obbligano, le aziende datrici di lavoro degli infortunati, all'adozione di particolari accorgimenti gestionali, di certo diversi e maggiori di quelli che sono necessari per trattare un normale infortunio professionale, dal momento che bisogna fornire all'INAIL tutta una serie di dati e di informazioni aggiuntive, che servono per poter valutare compiutamente l'indennizzabilità del caso.

È necessario iniziare dall'obbligo che l'art. 52, del D.P.R. n. 1124/1965, pone a carico dei lavoratori che, ogni volta che patiscono un infortunio, anche se di lieve entità, devono informare dell'accaduto, senza indugio, il loro datore di lavoro.

Tale regola dovrebbe essere osservata, ugualmente anche quando l'infortunio succede fuori dal luogo e dall'orario di lavoro, ma comunque lungo il percorso casa-lavoro-casa o nelle altre situazioni (trasferte, trasferimenti, pausa mensa, ecc.), in modo da permettere al datore di lavoro di preparare e inoltrare per tempo all'INAIL la denuncia d'infortunio, almeno a titolo cautelativo, anche al fine di non incorrere nelle gravose sanzioni di legge.

Anche nel caso degli infortuni in itinere, i datori di lavoro, i committenti, e, in generale, tutti gli assicuranti, hanno l'obbligo di trasmettere, ai fini assicurativi e nei modi e nei termini di cui all'art. 53 del T.U. sul lavoro e s.m.i., la denuncia di infortunio all'INAIL, senza peraltro fare alcuna valutazione, né a proposito del riconoscimento o meno del caso come infortunio sul lavoro, né, tantomeno, circa la sua probabile indennizzabilità.

Ecco perché, anche quando sussistono dubbi circa l'eventualità che l'incidente stradale extra lavorativo possa essere un infortunio sul lavoro, se i danni fisici patiti dal lavoratore sono stati prognosticati guaribili in più di tre giorni, è necessario che il datore di lavoro provveda comunque a inoltrare, entro due giorni da quando ha ricevuto il certificato medico, la denuncia d'infortunio all'INAIL.

Il caso trattato dalla Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 22154, del 20 ottobre 2014, ha affermato che il lavoratore che subisce un incidente mentre va al lavoro in auto non ha diritto all'indennità per inabilità temporanea, se può ricoprire la distanza servendosi dei mezzi pubblici.

I giudici di legittimità hanno respinto il ricorso di un lavoratore che chiedeva all'INAIL la condanna al pagamento della rendita e dell'indennità per inabilità temporanea, in relazione a un infortunio in itinere.

La Cassazione, nel caso in esame, osserva che secondo un consolidato e condiviso orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità, ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 2, l'indennizzabilità dell'infortunio in itinere, subito dal lavoratore nel percorrere, con mezzo proprio, la distanza fra la sua abitazione e il luogo di lavoro, determina:

  • la sussistenza di un nesso eziologico tra il percorso seguito e l'evento, nel senso che tale percorso costituisce per l'infortunato quello normale per recarsi al lavoro e per tornare alla propria abitazione;
  • la sussistenza di un nesso almeno occasionale tra itinerario seguito ed attività lavorativa, nel senso che il primo non sia dal lavoratore percorso per ragioni personali o in orari non collegabili alla seconda;
  • la necessità dell'uso del veicolo privato, adoperato dal lavoratore, per il collegamento tra abitazione e luogo di lavoro, considerati i suoi orari di lavoro e quelli dei pubblici servizi di trasporto.

L'uso del mezzo proprio, con l'assunzione degli ingenti rischi connessi alla circolazione stradale, deve essere valutato dunque con adeguato rigore, tenuto conto che il mezzo di trasporto pubblico costituisce lo strumento normale per la mobilità delle persone e comporta il grado minimo di esposizione al rischio di incidenti.

Nel caso in esame il lavoratore abitava dal luogo di lavoro poco meno di un chilometro e, per giunta, coperto da un servizio di linea di trasporto pubblico.

Il lavoratore, pertanto, secondo la sentenza dei giudici di legittimità, poteva anche fare a meno di utilizzare la sua auto, potendo usufruire di un autobus, considerata anche la giovane età e la mancanza di problematiche fisiche o di salute.

Un recente orientamento

Al fine di avere un panorama dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità in merito all'infortunio in itinere e al non riconoscimento dell'indennità al lavoratore in certe situazioni, si richiama una recente sentenza della Cassazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza 13 gennaio 2014, n. 475, a seguito dell'impugnazione di un lavoratore al quale il giudice d'appello aveva respinto la richiesta di indennizzo di un infortunio subito dallo stesso durante le ore notturne, partendo dal luogo di vacanza, ha confermato la sentenza dei giudici del merito.

Infatti, secondo il giudice, l'infortunio non può considerarsi come avvenuto in itinere, quindi nell'ambito del percorso alla volta del luogo di lavoro, per i vari motivi di seguito esposti. La Cassazione evidenzia che:

  • l'infortunio non è occorso nel normale spostamento tra abitazione e luogo di lavoro;
  • il medesimo è accaduto in orari non collegabili necessariamente con l'orario di lavoro.

In particolare, come evidenzia la sentenza, l'infortunio al lavoratore non è occorso nel normale tragitto dall'abitazione del lavoratore sino al luogo di lavoro, ma nel diverso itinerario fra quest'ultimo e la località scelta dal medesimo per trascorrere le ferie.

Inoltre, secondo il giudice, il lavoratore non è stato in grado di offrire la prova:

  • dell'impossibilità di utilizzare un mezzo pubblico;
  • della necessità di scegliere le ore notturne per compiere il tragitto.

In queste scelte (mezzo privato e ore notturne) può ravvisarsi, secondo questa tesi giurisprudenziale, un rischio elettivo in capo al lavoratore che rende l'evento non indennizzabile, determinando quindi la soccombenza del lavoratore nel giudizio.

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