Competenza del giudice ordinario e rapporto già in essereFonte: Trib. Matera , 1 giugno 2015
10 Novembre 2015
A seguito della c.d. “privatizzazione del pubblico impiego”, l'art. 63 del D.Lgs. n. 165/2001 assegna al Giudice ordinario la giurisdizione generale per tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ed, in particolare, l'assunzione al lavoro, l'indennità di fine rapporto, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, le controversie relative ai comportamenti antisindacali, alla contrattazione collettiva promosse dall'ARAN, dalla P.A. o dalle organizzazioni sindacali, nonché le controversie aventi ad oggetto le indennità di fine rapporto, qualunque ne sia la denominazione e la modalità di corresponsione; pertanto, mentre al giudice amministrativo è affidata la valutazione della fase precedente l'assunzione, il giudice ordinario è competente per le controversie che dovessero sorgere durante il rapporto già in essere (come nel caso di specie, trattandosi di conferimento di un incarico dirigenziale rivelatosi successivamente ab origine illegittimo, in quanto il relativo contratto era stato stipulato in esecuzione di una sentenza del Tar che successivamente veniva riformata dal Consiglio di Stato, con conseguente reviviscenza della precedente graduatoria nella quale il ricorrente non risultava vincitore). |