Infortunio e occasione di lavoro: il sindaco è tutelato?
11 Novembre 2016
Massima
I lavoratori dipendenti, assicurati INAIL, conservano tale protezione durante l'espletamento della carica pubblica elettiva di sindaco. Il caso
Il Sindaco di un Comune veniva ferito a morte nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali (di ricevimento dei cittadini) da colpi di arma da fuoco sparati da un vigile urbano, dipendente dal Comune, sospeso dal servizio per motivi disciplinari. La domanda di rendita ai superstiti, respinta dall'INAIL in sede amministrativa perché il sindaco non sarebbe persona tutelata ai sensi dell'art. 4 TU n. 1124/1965, è stata accolta dal Tribunale di Busto Arsizio. Le questioni
La sentenza in commento ha affrontato due temi: la occasione di lavoro e l'appartenenza del sindaco al catalogo delle persone tutelate. Le soluzioni giuridiche
In tema di occasioni di lavoro il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui tutto ciò che avviene in funzione della prestazione lavorativa deve essere considerato in occasione di lavoro, eccetto solo il rischio elettivo.
Con riferimento all'appartenenza del sindaco al catalogo delle persone tutelate ha basato la decisione sul secondo punto, seguendo le argomentazioni della difesa dei ricorrenti, su due distinte rationes decidendi:
a) il sindaco svolge, oltre le funzioni rappresentative e di direzione politica, anche funzioni di natura amministrativa (richiamava al riguardo gli artt. 14, 50 e 54 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (di seguito TUEL), assimilabili a quelle dei dirigenti, e al pari di questi vanno tutelati in base al principio costituzionale di parità di tutela a parità di rischio;
b) dagli art. 31 St. Lav. e 81 TUEL si desume la ultrattività dei regimi previdenziali e assicurativi per i lavoratori dipendenti collocati in aspettativa non retribuita per svolgere una carica pubblica elettiva; e poiché il sindaco in questione era dipendente in aspettativa, gli spetta la medesima copertura assicurativa di cui godeva come lavoratore dipendente anche per il periodo di svolgimento del mandato elettivo. Osservazioni
Iniziando, in ordine logico, dal tema se il sindaco di un Comune vada considerato come persona tutelata ai sensi dell'art. 4 TU n. 1124, ci sembra assorbente l'argomento sub b) della sentenza in commento. L'attenzione per la sorte lavorativa delle persone elette a cariche pubbliche è iniziata con la L. 12 dicembre 1966 n. 1078, che consentiva ai dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici di porsi in aspettativa a tale scopo, dettando disposizioni sul relativo trattamento economico. L'ampiezza della tutela per tali soggetti si è andata sviluppando nel tempo con successive leggi. L'art. 31 L. n. 300/1970 ha operato una duplice estensione della protezione: in senso soggettivo, a tutti i lavoratori, anche privati, e oggettiva, al campo previdenziale, disponendo che i periodi di aspettativa non retribuita per tale causa sono utili ai fini: a) del diritto e della misura della pensione; b) per il trattamento di malattia. La L. 27 dicembre 1985, n. 816 ha dettato una apposita e completa disciplina delle aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali, basata sul principio che la posizione lavorativa, previdenziale, assistenziale ed assicurativa non deve subire nocumento alcuno dall'espletamento del mandato rappresentativo. Ad es., tali lavoratori non possono essere trasferiti, se non su domanda o con il loro consenso (art. 27). Quanto al pagamento dei contributi previdenziali, fermo restando il carico finale sull'ente rappresentativo, ne differenziava, all'art. 2, le modalità del versamento: il datore di lavoro pubblico li versa direttamente “ai rispettivi istituti” e viene poi rimborsato dall'ente rappresentativo; per il datore di lavoro privato è lo stesso ente che provvede al versamento diretto, presso i competenti istituti previdenziali ed assicurativi, dei predetti oneri, in sostituzione del datore di lavoro privato. Ora, nel linguaggio legislativo, l'espressione onnicomprensiva “previdenziale, assistenziale e assicurativo” copre il complesso delle prestazioni indennitarie dello Stato sociale; in particolare, con il termine previdenziale, si intendono le prestazioni pensionistiche e di altro tipo fornite dall'INPS e da altri enti con analoghe funzioni; assistenziali quelle prestazioni sociali svincolate dal sinallagma contributivo; assicurative quelle dell'INAIL tipicamente contrassegnate da un impianto attuariale di tipo assicurativo. Ed è significativo, a conferma della pluralità delle coperture garantite, il riferimento ai “rispettivi istituti”.
Il D.Lgs. n. 267/2000 dedica l'intero capo IV allo status degli amministratori locali. L'art. 77, co. 2, definisce preliminarmente le figure di amministratore locale, tra cui, in primis, il sindaco (seguono i presidenti delle province, i consiglieri dei comuni anche metropolitani e delle province, i componenti delle giunte comunali, metropolitane e provinciali, i presidenti dei consigli comunali, metropolitani e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli assessori delle comunità montane, i componenti degli organi delle unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, nonché i componenti degli organi di decentramento). L'art. 86 riprende le disposizioni della L. n. 816/1985, a ciò vincolato dal mandato espressamente conferito con la legge delega 3 agosto 1999, n. 265, art. 31, lett. f), ampliando ulteriormente le tutele. La disposizione distingue tra amministratori lavoratori dipendenti e amministratori che non siano lavoratori dipendenti. Per i primi, “L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, etc. Per i secondi, non considerati dalla disciplina precedente, l'amministrazione locale provvede al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Questa somma viene determinata (co. 2) con decreto interministeriale, in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico. Infine il co. 5 prevede che gli enti rappresentativi possano assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Sugli argomenti che potrebbero essere addotti in contrario osserviamo:
La materia pertanto è così ripartita:
Una volta assodato che per le persone chiamate a cariche pubbliche elettive permane la stessa protezione antiinfortunistica di cui godevano nella precedente vita lavorativa, rapportata all' attuale teatro lavorativo, la occasione di lavoro nella fattispecie in esame va affermata non solo sulla base della giurisprudenza ricordata in sentenza sul rischio elettivo quale unico limite alla tutela, ma anche di quella specifica sul fatto doloso del terzo, se in relazione alla attività lavorativa (Cass. sez. lav, 8 aprile 2013, n. 8486; sul punto v. De Matteis, cit., 125). Alla stregua delle considerazioni che precedono, la sentenza in commento ci sembra fondata su solide basi normative, e corrispondente al trend ordinamentale che vuole la copertura di tutti i rischi della popolazione attiva, specie se di pubblica utilità. E' di questi giorni il DM n. 22 settembre 2016 (in GU 11 ottobre 2016 n. 238) , che dà attuazione all'art. 12 L. 31 dicembre 2012 n. 247 sulla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, mediante convenzione, degli avvocati. |