Lavoratori stagionali extraUE: condizioni di ingresso e soggiorno in GU

La Redazione
10 Novembre 2016

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203 di attuazione della Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 il D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203 di attuazione della Direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali.

Il Decreto, le cui disposizioni entreranno in vigore prossimo 24 novembre, apporta alcune modifiche al TU dell'immigrazione, tra cui la possibilità di rilasciare allo straniero, che dimostri di essere venuto in Italia almeno una volta nei cinque anni precedenti per prestare lavoro stagionale, qualora si tratti di impieghi ripetitivi, un permesso pluriennale a tele titolo fino a tre annualità, con indicazione del periodo di validità per ciascun anno.

La nuova disciplina prevede altresì che i datori di lavoro del settore agricolo e turistico/alberghiero, che intendono instaurare in Italia un rapporto di lavoro con uno straniero, devono presentare richiesta nominativa allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza, il quale rilascia il nulla osta al lavoro stagionale, anche pluriennale, entro venti giorni dalla data di ricezione della richiesta del lavoratore.

Qualora lo sportello non comunichi al datore il diniego entro i predetti venti giorni, la richiesta si intende accolta se ricorrono le seguenti condizioni:

  • la richiesta riguarda uno straniero già autorizzato almeno una volta nei cinque anni precedenti a prestare lavoro stagionale preso lo stesso datore di lavoro richiedente;
  • il lavoratore è stato regolarmente assunto dal datore di lavoro ed ha rispettato le condizioni indicate nel precedente permesso di soggiorno.

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