Gli anni di insegnamento alla Scuola sottoufficiali non sono conteggiabili come servizio pre ruolo

La Redazione
09 Febbraio 2015

Respinta la richiesta presentata dalla donna nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del suo nuovo istituto scolastico. Impossibile qualificare il periodo di docenza alla ‘Scuola allievi sottoufficiali' di Viterbo come servizio pre ruolo.

Cass.civ., sez. lav., 30 gennaio 2015, n. 1749, sent.

Respinta la richiesta presentata dalla donna nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del suo nuovo istituto scolastico. Impossibile qualificare il periodo di docenza alla ‘Scuola allievi sottoufficiali' di Viterbo come servizio pre ruolo.

Periodo di lavoro come docente civile nella ‘Scuola allievi sottoufficiali' di Viterbo: documenti indiscutibili certificano questo pezzo di curriculum della professoressa. Eppure ciò non è sufficiente per vedere riconosciuta quell'esperienza professionale come “servizio pre ruolo”.

Irrilevante, difatti, il carattere statale della struttura in cui il servizio come docente è stato prestato (Cassazione, sentenza numero 1749, sezione lavoro, depositata il 30 gennaio 2015). Da respingere, secondo i giudici di merito, la «domanda proposta» da una docente nei confronti del Ministero dell'Istruzione e di un istituto professionale, e finalizzata al «riconoscimento, come servizio pre ruolo, dell'insegnamento espletato presso la ‘Scuola allievi sottoufficiali' di Viterbo».
Per i giudici, in sostanza, decisivi due elementi: primo, il «carattere tassativo delle fattispecie di insegnamento suscettibili di essere riconosciute quali servizio pre ruolo»; secondo, la «non decisività del carattere statale della scuola» dove «l'insegnamento si è svolto».
Docenza. Per la professoressa, però, i giudici hanno compiuto un errore, avendo trascurato che «le scuole militari sono statali, e che l'elencazione degli insegnamenti utili, contenuta nella normativa» – articolo 1 della legge numero 576 del 1970 – «non è tassativa».
Tale visione, però, viene ritenuta non corretta dai giudici della Cassazione, i quali, condividendo l'ottica adottata in primo e in secondo grado, sottolineano che «l'incarico di docenza civile presso scuola militare non è ricompreso tra quelli presi in considerazione ai fini del riconoscimento del servizio pre ruolo, e non può essere assimilato ai rapporti di lavoro suscettibili di valutazione nella posizione di ruolo».
E, in questo quadro, «non è decisivo il carattere della scuola» dove l'insegnamento è stato prestato, né tantomeno può essere rilevante il richiamo al «riconoscimento giuridico del titolo per i discenti» e, concludono i giudici, alla «equipollenza con il titolo rilasciato dagli istituti professionali».
Respinta definitivamente, quindi, la domanda presentata dalla docente.

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