Sostituzione di lavoratori assenti
11 Aprile 2016
Può configurarsi come mobbing la sostituzione di lavoratori assenti?
Il datore di lavoro, al fine di rispondere ad esigenze aziendali connesse con l'assenza di alcuni lavoratori, ha la facoltà di adibire alle mansioni di quest'ultimi dipendenti presenti nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Non potrà aversi mobbing qualora le prestazioni rientrino nel medesimo livello di inquadramento e categoria legale del sostituto, essendo assente la fattispecie di demansionamento ex art. 2103 c.c. Inoltre, il lavoratore chiamato alla sostituzione, dovrà dimostrare della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge perchè si configuri l'ipotesi di mobbing ed, in particolare, il nesso di casualità tra il comportamento del datore e il danno psico-fisico subito. Suddetta prova risulterà particolarmente difficile se le mansioni dei lavoratori sostituiti non esulano dalle qualifiche professionali del sostituto. Confronta: Corte di Cassazione sentenza n. 4174/2015. |