Ambito di applicazione, requisiti, termini e modalità di presentazione della domanda, nonché di erogazione del bonus sono illustrati dalla Circolare INPS n. 93/2015 che fornisce le prime istruzioni utili all'ottenimento dell'assegno di sostegno alla natalità – cd. bonus bebè - introdotto con l'ultima legge di Stabilità (art. 1, co. 125-129) al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese per il suo sostegno.
In particolare, il documento previdenziale analizza:
- Ambito di applicazione
- Indicatore ISEE
- Requisiti del soggetto richiedente
- Misura e decorrenza dell'assegno
- Termini di presentazione della domanda
- Periodo transitorio (eventi 1° gennaio – 27 aprile 2015)
- Pagamento dell'assegno
- Cause di decadenza
- Istruzioni per la compilazione della domanda telematica
- Gestione della domande
- Copertura finanziaria, monitoraggio e rendicontazione
- Aspetti fiscali
- Istruzioni contabili
La misura prevede, per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017, un assegno annuo di importo pari a 960 euro, da corrispondere mensilmente fino al terzo anno di vita del bambino, oppure fino al terzo anno dall'ingresso in famiglia del figlio adottato.
Tale assegno è corrisposto direttamente dall'INPS, su domanda presentata dal genitore avente i requisiti di legge, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affido preadottivo nel triennio 2015-2017.
Di seguito le istruzioni fornite in merito ai soggetti legittimati a presentare la domanda di assegno, nonché alle ipotesi di eventuale presentazione di una nuova domanda riferita allo stesso minore ed ai relativi termini:
- nel caso di figlio nato o adottato o in affido preadottivo, la domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo; l'assegno spetta a decorrere dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato a seguito dell'adozione o dell'affidamento preadottivo;
- qualora l'assegno sia stato già concesso ad uno dei genitori e, successivamente, il figlio venga affidato in via esclusiva all'altro genitore, o adottato solo dall'altro genitore, il primo decade dal diritto all'assegno e, quindi, il genitore affidatario o adottivo può presentare una nuova domanda entro i 90 giorni dall'emanazione del provvedimento giudiziario di affido o di adozione; l'assegno spetta al genitore affidatario dal mese successivo a quello di emanazione del citato provvedimento;
- nel caso di provvedimento di decadenza dall'esercizio della responsabilità genitoriale del genitore che ha ottenuto il beneficio, l'altro genitore può presentare una nuova domanda entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice; l'assegno spetta a tale genitore a decorrere dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario;
- qualora il minore venga affidato temporaneamente ad una famiglia o persona singola, la domanda può essere presentata dall'affidatario entro 90 giorni dall'emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare; l'assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento di affido del Tribunale oppure del provvedimento di affido emanato dai servizi sociali (reso esecutivo dal giudice);
- in caso di rinuncia al beneficio a favore dell'altro genitore, quest'ultimo può presentare una nuova domanda di assegno entro 90 giorni dalla rinuncia espressa; l'erogazione dell'assegno, verificati i requisiti di legge in capo al nuovo richiedente, riprenderà secondo la durata complessivamente già concessa e nelle modalità indicate nella nuova domanda;
- in caso di decesso del genitore richiedente, l'erogazione dell'assegno prosegue a favore dell'altro genitore convivente col figlio; a tale fine quest'ultimo fornirà all'Istituto gli elementi informativi necessari per la prosecuzione dell'assegno secondo le modalità prescelte, entro 90 giorni dalla data del decesso.