Presupposti per l’iscrizione al Fondo volo presso l’INPS

La Redazione
11 Maggio 2015

Un ispettore di volo presso l'ENAC adiva il Tribunale per sentir dichiarare il proprio diritto ad essere iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo. La Cassazione, con sentenza n. 5869/2015, chiarisce quali sono i presupposti dell'assoggettamento al fondo categoriale.

Cass. sez. lav., 24 marzo 2015, n. 5869

Un ispettore di volo presso l'ENAC adiva il Tribunale per sentir dichiarare il proprio diritto ad essere iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo a decorrere dal 1990.

Vedendosi rigettata la domanda nei primi due gradi di giudizio, ricorreva in Cassazione.

La Suprema Corte osserva che la ratio decidendi seguita dal giudice territoriale è conforme ai principi di diritto enunciati dalle Sezioni Unite con sentenza n. 14254/2005, ricostruendo in questi termini il percorso argomentativo della sentenza impugnata:

  • il Fondo volo ex art. 12, L. n. 859/1965 è sostitutivo dell'AGO gestita dall'INPS;
  • a norma dell'art. 38, R.D.L. n. 1827/1935, all'AGO non sono assoggettati, tra gli altri, gli agenti ed impiegati delle Amministrazioni statali, purché ad essi sia assicurato un trattamento di quiescenza e di previdenza;
  • l'assoggettamento del ricorrente al regime previdenziale INPDAP, al quale la D.G. dell'Aviazione civile prima, e l'ENAC dopo, versavano i contributi, del personale anche con mansioni di volo, escludeva l'operatività del regime sostitutivo del Fondo volo.

Rilevano i giudici di legittimità che “benché in tema di applicazione dello speciale regime previdenziale di cui alla legge n. 859/1965, precedenti decisioni di questa Corte (sentenze nn. 4960 del 5 ottobre 1984, 13343 del 29 novembre 1999, 1261 del 30 gennaio 2002) hanno affermato il diritto alla iscrizione al Fondo di volo anche per i dipendenti di imprese di costruzioni aeronautiche (prima della modifica apportata dall'art. 1 della legge n. 480/1988) e riparazioni e manutenzioni aeronautiche, ricorrendo la condizione dello svolgimento del servizio in via prevalente a bordo dell'aeromobile, tuttavia, con tali pronunzie, che si fondano su una interpretazione estensiva dell'ambito delle attività aeronautiche contemplate dalla disciplina in esame, in ragione della sussistenza del rischio volo correlato alla suddetta condizione, si è peraltro riconosciuto (v. in particolare Cass. n. 13339/1999 cit.) che le leggi di previdenza di categoria - cui corrisponde in generale un più vantaggioso sistema di tutela e di prestazioni, costituendo deroga alle leggi sulla previdenza generale, e comportando regole contributive consequenziali - non sono suscettibili di interpretazione analogica, con la conseguenza che non è sufficiente l'esposizione al medesimo rischio per attrarre altri soggetti non contemplati (e soggetti ad apposita disciplina previdenziale) nello stesso fondo categoriale.”

La Cassazione, quindi, rigetta il ricorso, avendo correttamente la Corte d'Appello ritenuto l'insussistenza nel caso di specie delle condizioni per l'iscrizione al Fondo volo.

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