Sindacati: la nazionalità non dipende dalla firma
11 Giugno 2014
È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12885, depositata il 9 giugno 2014. Il caso La Corte d'appello confermava il decreto, emesso ai sensi dell'art. 28 l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), con cui era stata dichiarata l'antisindacalità della condotta di un'azienda, che aveva impedito la partecipazione di dirigenti esterni di un sindacato all'assemblea indetta dalla componente dell'associazione sindacale della rappresentanza sindacale unitaria presso uno stabilimento dell'azienda.
Il requisito della nazionalità Secondo la Corte di Cassazione, per associazioni sindacali nazionali devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano la loro attività su tutto o su ampia parte del territorio nazionale. Invece, non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, che costituisce un indice tipico, ma non l'unico, rilevante per individuare il requisito della nazionalità.
Sottoscrizione dei contratti collettivi Mentre l'art 19 l. n. 300/1970 richiede, per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori, la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, provinciali o aziendali, purché applicati in azienda, l'art. 28 non prevede analogo requisito, implicante il consenso della controparte datoriale, ma richiede esclusivamente che l'associazione sia nazionale. La Corte territoriale correttamente aveva rilevato tale requisito, non solo dallo statuto del sindacato, ma anche da una serie di circostanze sintomatiche dello svolgimento dell'attività in gran parte del territorio nazionale e con riguardo a varie categorie di lavoratori, mediante le sue articolazioni provinciali, facenti capo ad una struttura centrale.
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