Sindacati: la nazionalità non dipende dalla firma

11 Giugno 2014

Per esercitare l'azione di reazione alla condotta antisindacale di un'azienda, per associazioni sindacali nazionali devono intendersi le sole che abbiano una struttura organizzativa articolata ed attiva su tutto o su ampia parte del territorio nazionale. Invece, non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali: costituisce un indice tipico, ma non l'unico, rilevante per individuare il requisito della nazionalità.

È quanto statuito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 12885, depositata il 9 giugno 2014.

Il caso

La Corte d'appello confermava il decreto, emesso ai sensi dell'art. 28 l. n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori), con cui era stata dichiarata l'antisindacalità della condotta di un'azienda, che aveva impedito la partecipazione di dirigenti esterni di un sindacato all'assemblea indetta dalla componente dell'associazione sindacale della rappresentanza sindacale unitaria presso uno stabilimento dell'azienda.
L'azienda ricorreva in Cassazione, lamentando l'asserita legittimazione attiva del sindacato, privo, a suo giudizio, del requisito della nazionalità (necessario per l'integrazione della fattispecie dell'art. 28 l. n. 300/1970), in quanto gli elementi su cui era stata basata tale sussistenza attenevano soltanto all'articolazione territoriale dell'associazione, riguardavano iniziative di natura propagandistica, si fondavano su risultanze dello statuto interno e su sporadici accordi aziendali senza rilievo nazionale. Inoltre, non c'erano prove di coordinamento nazionale dei diversi interessi collettivi.

Il requisito della nazionalità

Secondo la Corte di Cassazione, per associazioni sindacali nazionali devono intendersi le associazioni che abbiano una struttura organizzativa articolata a livello nazionale e che svolgano la loro attività su tutto o su ampia parte del territorio nazionale. Invece, non è necessaria la sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, che costituisce un indice tipico, ma non l'unico, rilevante per individuare il requisito della nazionalità.

Sottoscrizione dei contratti collettivi

Mentre l'art 19 l. n. 300/1970 richiede, per la costituzione di rappresentanze sindacali titolari dei diritti previsti dallo Statuto dei lavoratori, la sottoscrizione di contratti collettivi nazionali, provinciali o aziendali, purché applicati in azienda, l'art. 28 non prevede analogo requisito, implicante il consenso della controparte datoriale, ma richiede esclusivamente che l'associazione sia nazionale. La Corte territoriale correttamente aveva rilevato tale requisito, non solo dallo statuto del sindacato, ma anche da una serie di circostanze sintomatiche dello svolgimento dell'attività in gran parte del territorio nazionale e con riguardo a varie categorie di lavoratori, mediante le sue articolazioni provinciali, facenti capo ad una struttura centrale.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.

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