Lavoro
ilGiuslavorista

Periodo di distacco e cassa integrazione

Marco Giardetti
11 Giugno 2015

In ipotesi di distacco ex art. 30 D.lgs. n. 276/03 è corretto qualificare l'interesse del distaccante "l'evitare" la cassa integrazione ai propri dipendenti? Trattasi di distacco infragruppo. Inoltre, in caso di risposta affermativa, il periodo di distacco non dovrebbe coincidere con quello della cassa integrazione?

In ipotesi di distacco ex art. 30 D.lgs. n. 276/03 è corretto qualificare l'interesse del distaccante "l'evitare" la cassa integrazione ai propri dipendenti? Trattasi di distacco infragruppo. Inoltre, in caso di risposta affermativa, il periodo di distacco non dovrebbe coincidere con quello della cassa integrazione?

L'ipotesi di un distacco motivato con l'esigenza di evitare una cassa integrazione è una fattispecie esaminata e presa in considerazione dal Ministero del Lavoro in maniera specifica con la Circolare n. 28/2005.
Ebbene, tale ipotesi deve ritenersi ammissibile sulla scorta di alcune prioritarie considerazioni.
Come noto alla base del distacco deve sussistere l'interesse del distaccante che non può consistere né in un eventuale corrispettivo reso dall'azienda distaccataria, né tout court nel fatto che venga realizzato all'interno di un gruppo societario.
Nel primo caso in quanto, non si rientrerebbe più in una ipotesi di distacco ma di somministrazione di manodopera, nel secondo in quanto potrebbe esclusivamente soddisfarsi da un lato l'interesse del distaccante a non aver il peso dei dipendenti, dall'altro quello del distaccatario di avvalersene.
Occorre qualcosa di più che, proprio nella ipotesi di distacco infragruppo per far fronte ad una ipotesi di cassa integrazione è stato ravvisato.
Ed infatti in una fattispecie del genere, il requisito dell'interesse del distaccante viene individuato nella preservazione del patrimonio professionale dell'impresa attraverso le opportunità di scambio tra i lavoratori delle imprese appartenenti al medesimo gruppo. Patrimonio professionale che potrebbe andar disperso qualora nel perdurare della Cassa Integrazione il lavoratore optasse per altre e diverse soluzioni occupazionali presso diversi datori di lavoro.
In tal caso, quindi, il distacco non costituirebbe un mero scambio/prestito di manodopera per fronteggiare esigenze contingenti relative alla gestione del personale o dell'attività dell'impresa - ipotesi questa espressamente esclusa dalla giurisprudenza (Cass. 2 novembre 1999, n. 12224) - ma la realizzazione di uno specifico interesse dell'impresa attraverso le opportunità che derivano dalla struttura integrata tra imprese appartenenti al medesimo gruppo.
Parimenti soddisfatto è il requisito della temporaneità, atteso che la fattispecie della Cassa Integrazione prevede una contrazione temporanea del volume di attività dell'impresa distaccante e la conseguente durata limitata della misura.
Indi per cui si deve dare risposta affermativa ad entrambe le domande:
- è consentito motivare il distacco infragruppo per evitare la collocazione in Cassa integrazione dei lavoratori interessati;
- la durata del distacco dovrà necessariamente coincidere con quella della misura di salvataggio. Pertanto cessata la stessa, verrà meno anche il distacco e la risorsa tornerà in forze al distaccante.

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