Due contratti a termine: violazioni

Marco Giardetti
17 Giugno 2015

Un lavoratore stipula - con lo stesso datore di lavoro - dapprima due contratti di inserimento di 9 mesi + 9 mesi (tra 2010 e 2011), poi un contratto di apprendistato per il medesimo profilo in cui era già impiegato (per 36 mesi dal 2012) ed ora a scadenza (marzo 2015), viene riassunto tramite Agenzia interinale per 6 mesi. Si può ritenere violato il termine massimo di 36 mesi per contratti a tempo determinato, quanto meno sotto il profilo della frode alla legge? Oppure è indispensabile dimostrare l'illegittimità dell'apprendistato (per carenza dei requisiti formativi)?

Un lavoratore stipula - con lo stesso datore di lavoro - dapprima due contratti di inserimento di 9 mesi + 9 mesi (tra 2010 e 2011), poi un contratto di apprendistato per il medesimo profilo in cui era già impiegato (per 36 mesi dal 2012) ed ora a scadenza (marzo 2015), viene riassunto tramite Agenzia interinale per 6 mesi. Si può ritenere violato il termine massimo di 36 mesi per contratti a tempo determinato, quanto meno sotto il profilo della frode alla legge? Oppure è indispensabile dimostrare l'illegittimità dell'apprendistato (per carenza dei requisiti formativi)?

La Legge n. 247/2007 ha innovato la contrattazione a termine prevedendo come limite temporale massimo di durata di tale forma i 36 mesi. Trascorso tale limite temporale il rapporto si converte automaticamente in contratto a tempo indeterminato.
Purtuttavia, e venendo al quesito posto, presupposto per potersi dire operante il termine di 36 mesi testè previsto è che il lavoratore abbia sottoscritto contratti a termine per periodi temporali superiori. Quindi, di base, in assenza di tale requisito alla domanda si dovrà dare risposta negativa, ferma restando l'illegittimità della condotta datoriale sotto altri eventuali profili.
Diverso è a dirsi qualora il lavoratore al termine del contratto di apprendistato impugni lo stesso, nonché quelli di inserimento precedenti, chiedendo riconoscersi l'illegittimità dei contratti di apprendistato e di quelli di inserimento pregressi. In tal caso con molta probabilità in prima istanza verrebbe richiesto il riconoscimento di un unico rapporto di lavoro a tempo indeterminato ab origine e in subordine sempre la stessa conclusione previo accertamento di un rapporto di lavoro a tempo determinato che tuttavia avendo superato i 36 mesi prescritti sarà automaticamente da convertirsi in contratto a tempo indeterminato.
Di conseguenza si può rispondere che per poter invocare la violazione dei 36 mesi previsti (anche sotto il profilo della frode alla legge) è indispensabile poggiarsi sul presupposto della norma che prescrive tale limite, ossia la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato, sia che sussista in concreto sia che venga riconosciuto all'esito di un giudizio riguardante, ad esempio, l'illegittimità dell'apprendistato.

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