Fatti nuovi rispetto alla fase sommaria

Marco Giardetti
11 Giugno 2015

Nella fase di opposizione ex art. 1 co. 51 L. 92/12 è possibile introdurre fatti nuovi rispetto alla fase sommaria e, quindi, allargare il thema probandum, fermo restando il thema decidendum?

Nella fase di opposizione ex art. 1 co. 51 L. 92/12 è possibile introdurre fatti nuovi rispetto alla fase sommaria e, quindi, allargare il thema probandum, fermo restando il thema decidendum?

La risposta è affermativa e trova la sua fonte in un esame dell'art. 125 c.p.c. e dell'art. 414 c.p.c. Ed infatti il primo grado del rito Fornero, quello previsto dall'art. 1, comma 48 Legge n. 92/2012 prevede che il ricorso debba possedere i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c. ossia l'indicazione dell'ufficio giudiziario, delle parti, dell'oggetto, delle ragioni della domanda e delle conclusioni.

In caso di opposizione, l'art. 1 comma 51 Legge n. 92/2012 prevede che il ricorso debba avere i requisiti di cui all'art. 414 c.p.c. che impone l'indicazione del giudice, dei dati relativi alla parte ricorrente, dell'oggetto della domanda, della esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, dei mezzi di prova e dei documenti che si offrono in comunicazione.

Da un raffronto delle norme si desume che:
- mentre l'art. 125 c.p.c. non prescrive l'indicazione di prove, l'art. 414 al contrario lo prevede a pena di decadenza;
- entrambe le norme prevedono invece l'esposizione delle ragioni della domanda.

Da quanto precede pertanto ne deriva che mentre il thema decidendum (ossia le ragioni della domanda) deve esser esplicitato sin dal primo grado e pertanto lo stesso, in ossequio al principio che vieta il mutamento della domanda nei gradi di impugnazione, non potrà essere ampliato in sede di opposizione Fornero, al contrario il thema probandum potrà essere oggetto di ampliamento atteso che l'indicazione delle prove è obbligatoria solo ed esclusivamente in sede di opposizione mentre addirittura non è prevista in sede sommaria. Chiaramente il thema probandum “ampliato” dovrà sempre essere attinente al thema decidendum in quanto, in mancanza, si violerebbe indirettamente quanto detto sopra al riguardo.

Anche il Tribunale Lavoro di Bergamo, con una sentenza del 24 luglio 2013 ha affermato che nella fase di opposizione non possono essere introdotte questioni giuridiche nuove rispetto a quelle prospettate con il ricorso introduttivo della fase sommaria, precisando che “nella fase sommaria si cristallizza, attraverso le allegazioni in fatto ed in diritto delle parti, il thema decidendum, che non è più suscettibile di ampliamento nella successiva ed eventuale fase di opposizione, in cui è invece consentito un ampliamento del thema probandum, ma solo ed esclusivamente sulle questioni già dedotte in precedenza”.

In conclusione può dirsi ampliabile il thema probandum in sede di opposizione Fornero, nel senso che sarà consentita la produzione di nuova documentazione a supporto del thema decidendum già cristallizzato (e non più modificabile) nel primo grado Fornero.

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