Diritto alla rendita nella “vivenza a carico”: rientra il reddito dell’ascendente superstite

11 Settembre 2014

Il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti presuppone la vivenza a carico, la quale è provata al ricorrere di due condizioni: il pregresso, efficiente, concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici e la mancanza, per gli ascendenti, di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza. Così la sezione Lavoro della Cassazione nell'ordinanza n. 18914/2014.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 18914, depositata il 9 settembre 2014.

Il caso esaminato

La Corte d'appello accoglieva il gravame proposto dall'INAIL e, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda della ricorrente, atta ad ottenere il riconoscimento della rendita nella qualità di ascendente superstite del proprio figlio, deceduto a seguito di infermità contratta in servizio.

La donna ricorreva allora in Cassazione, lamentando violazione di legge, in quanto la Corte di merito aveva considerato insussistente il requisito della «vivenza a carico».

Da verificare i presupposti della “vivenza a carico”

Il diritto alla rendita ai superstiti è stato introdotto dall'art. 27 R.D. n. 1765/1935, attualmente disciplinata dall'art. 85 T.U. n. 1124, come modificato dall'art. 7, comma 1, l. n. 251/1982. Tale disciplina è stata interpretata dalla Cassazione nel senso che «il diritto alla rendita per infortunio sul lavoro in favore degli ascendenti superstiti (…) presuppone (…) la vivenza a carico, la quale è provata quando ricorrano contestualmente due condizioni: a) il pregresso efficiente concorso del lavoratore deceduto al mantenimento degli ascendenti mediante aiuti economici che, per la loro costanza e regolarità costituivano un mezzo normale, anche se parziale, di sostentamento; b) la mancanza per gli ascendenti di autonomi e sufficienti mezzi di sussistenza (…)» (Cass., n. 2630/2008). Entrambi i presupposti sono condizione necessaria per l'esistenza del diritto.

Rientra nel computo il reddito del coniuge ascendente

Nel caso di specie è in discussione il secondo presupposto, ossia il requisito reddituale. In particolare la Corte è chiamata ha stabilire se nella nozione di «mezzi autonomi e sufficienti di sussistenza» debba essere incluso il reddito del coniuge della richiedente. Specifica, dunque, la Corte, che la vivenza a carico sussiste se l'ascendente si trovi senza mezzi di sussistenza autonoma e se al suo mantenimento abbia concorso in modo concreto ed efficiente il discendente defunto. A tal fine, è necessario considerare anche il reddito del coniuge ascendente che richiede la prestazione previdenziale (Cass., n. 3069/2002).

Chiarisce la Cassazione che la Corte d'appello aveva correttamente applicato i principi riportati, dal momento che aveva accertato che, tenuto conto del reddito del coniuge convivente, non ricorrevano i presupposti di legge per l'attribuzione della rendita.

La Corte rigetta, quindi, il ricorso.

Fonte:

www.dirittoegiustizia.it