Limiti d’impiego di minori
17 Settembre 2014
Un ragazzo di 16 anni può essere assunto come fattorino o vi sono delle preclusioni in tal senso?
L'età minima per l'ammissione al lavoro è di 16 anni (L. n. 296/2006, art. 1, c. 622; Min. Lavoro, nota 20 luglio 2007, n. 9799). In particolare, la legge distingue i minori in: a) bambini: che non hanno ancora compiuto 15 anni di età o che sono ancora soggetti all'obbligo scolastico. I bambini non possono essere adibiti al lavoro; b) adolescenti: di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non sono più soggetti all'obbligo scolastico. Tuttavia, la Direzione provinciale del lavoro può autorizzare, previo assenso scritto dei titolari della potestà genitoriale, l'impiego dei minori in attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché si tratti di attività che non pregiudicano la sicurezza, l'integrità psico-fisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale (L. n. 977/1967, art. 4). Sono escluse dall'obbligo di autorizzazione quelle attività che, per la loro natura intrinseca, per le modalità di svolgimento o per il loro carattere episodico ed estemporaneo, non siano in alcun modo assimilabili al concetto di lavoro e neppure ad una vera e propria “occupazione” (Min. Lavoro, circ. n. 1/2000). È vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni che comportano esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici e al trasporto di pesi per più di 4 ore al giorno (L. n. 977/1967, artt. 14 e 19). |