Trasferimento collettivo
16 Settembre 2014
Il trasferimento collettivo di dipendenti rientra nel potere discrezionale del datore di lavoro o è soggetto a limitazioni?
La fattispecie di trasferimento collettivo si realizza quando il trasferimento coinvolge interessi di carattere più generale rispetto a quelli implicati da un trasferimento individuale. In particolare il trasferimento collettivo si distingue da quello individuale in quanto esso riguarda una collettività di lavoratori considerati non individualmente ma quali componenti di una unità produttiva o di una parte di essa (Trib. Milano, 28 novembre 2001). In molti settori il potere del datore di lavoro di procedere a trasferimenti collettivi è limitato dalla contrattazione collettiva, che ne subordina l'esercizio ad una previa informativa alle strutture sindacali e/o a forme di esame congiunto. L'omessa attivazione delle procedure contrattualmente previste comporta l'illegittimità dei trasferimenti (Cass. 2 marzo 1999, n. 1753). Per i singoli lavoratori trasferiti resta ferma la possibilità, anche dopo l'effettuazione dell'esame in sede sindacale in ordine alla ricorrenza delle ragioni giustificatrici del trasferimento, di impugnare il provvedimento di trasferimento al fine di ottenere una verifica giudiziale circa la sussistenza delle esigenze tecniche, organizzative e produttive richieste dalla legge.
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