Sanzione disciplinare e difesa del lavoratore

11 Settembre 2017

Nell'ipotesi di un procedimento disciplinare, esiste un obbligo in capo al datore di lavoro di riscontrare in forma specifica le deduzioni/giustificazioni del lavoratore? Oppure è sufficiente il semplice riscontro e, considerato non possibile il loro accoglimento, il datore di lavoro può adottare il provvedimento disciplinare che ritiene più opportuno in relazione alla infrazione commessa?

Nell'ipotesi di un procedimento disciplinare, esiste un obbligo in capo al datore di lavoro di riscontrare in forma specifica le deduzioni/giustificazioni del lavoratore? Oppure è sufficiente il semplice riscontro e, considerato non possibile il loro accoglimento, il datore di lavoro può adottare il provvedimento disciplinare che ritiene più opportuno in relazione alla infrazione commessa?

Alla luce dell'art. 7 L. n. 300/1970, prima di poter procedere all'irrogazione della sanzione, il datore di lavoro è tenuto alla previa contestazione della condotta del dipendente, causa dell'avvio del procedimento disciplinare, rispettando i termini indicati dal legislatore per consentire l'esercizio del diritto di difesa del lavoratore. Ricevute le giustificazioni, il datore non è obbligato ad un esame specifico delle stesse. Fatte salve eventuali previsioni contenute nel CCNL applicato, nel quale sia prescritto un obbligo di risposta alle difese del dipendente, l'omessa valutazione del datore rileverà in sede contenziosa, qualora venga impugnato il provvedimento disciplinare, sindacando la legittimità della sanzione adottata. In merito: Cass. n. 11361/2008 e n. 10461/1998.

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