Lavoro intermittente: chiarimenti

23 Dicembre 2014

Il D.Lgs. n. 276/2003, art. 34, comma 2 bis stabilisce il limite di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari per l'utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente, con l'eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Si desidera sapere se questa eccezione normativa, si riferisce al C.C.N.L. applicato ai rapporti di lavoro intermittente oppure al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.

Il D.Lgs. n. 276/2003, art. 34, comma 2 bis stabilisce il limite di quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari per l'utilizzo di prestazioni di lavoro intermittente, con l'eccezione per i settori del turismo, pubblici esercizi e spettacolo. Si desidera sapere se questa eccezione normativa si riferisce al C.C.N.L. applicato ai rapporti di lavoro intermittente oppure al settore di appartenenza dei datori di lavoro individuato come codice attività ATECO.

Il Ministero del Lavoro chiarisce che il vincolo delle quattrocento giornate lavorate si riferisce a quelle prestate successivamente al 28 giugno 2013 e che l'eventuale superamento comporta la trasformazione del rapporto in un “normale” rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (Circ. n. 35/2013).

Quanto poi alla individuazione dei datori di lavoro interessati dalla eccezione normativa, il Ministero si è così espresso: “Ai fini della individuazione dei datori di lavoro interessati dalla eccezione in argomento è possibile ricorrere ai criteri già utilizzati in relazione alle comunicazioni ‘semplificate' di instaurazione dei rapporti di lavoro, esplicitati con note n. 2369 del 16 febbraio 2012 e n. 4269 del 26 marzo 2012. In altri termini i datori di lavoro interessati sono:

  • quelli iscritti alla Camera di Commercio con il codice attività ATECO 2007 corrispondente ai citati settori produttivi;
  • quelli che, pur non rientrando nel Codice ATECO corrispondente ai settori in questione, svolgano attività proprie del settore turismo, pubblici esercizi e spettacolo applicando i relativi contratti collettivi” (Interpello 7 novembre 2014, n. 26).

Si ricorda che il ricorso al lavoro intermittente è comunque vietato:

  • per sostituire lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
  • per succedere, nelle stesse mansioni, a lavoratori interessati da licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti;
  • da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (D.Lgs. n. 276/2003, art. 34, comma 3).

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