Obbligo di preavviso della lavoratrice madre
16 Dicembre 2014
Si vuole sapere se la disposizione dell'art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre (o del padre lavoratore) di presentare le dimissioni senza l'osservanza del preavviso sancito dall'art. 2118 c.c. valga solo fino al primo anno di vita del bambino o sia da intendersi valevole fino al terzo anno di vita.
Dalla lettura dell'art. 55, comma 4, D.Lgs. n. 151/2001 si evince che la risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentata dalla lavoratrice, durante la gravidanza e dalla lavoratrice o dal lavoratore nel corso dei primi tre anni di vita del bambino, deve essere convalidata dal servizio ispettivo del Ministero del Lavoro. Le modifiche introdotte dalla L. n. 92/2012 alla disposizione in esame hanno comportato l'estensione, da un anno ai primi tre anni di vita del bambino, del periodo in cui è necessario attivare la procedura di convalida, proprio al fine di predisporre una tutela rafforzata volta a salvaguardare la genuinità della scelta da parte della lavoratrice o del lavoratore.
Circa l'obbligo di preavviso nel caso di dimissioni, l'art. 55, comma 5, stabilisce che “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso”. La disposizione, sebbene faccia riferimento all'articolo 55 nel suo complesso, è evidentemente riferita all'ipotesi di “dimissioni” presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (artt. 55, comma 1 e 54, comma 1). Ciò in considerazione del fatto che le modifiche relative all'estensione temporale da 1 a 3 anni, come sopra osservato, riguardano esclusivamente la procedura di convalida delle dimissioni stesse. |