Dimissioni in caso di matrimonio
18 Dicembre 2014
Si vuole conoscere quali siano le specifiche tutele di cui gode la lavoratrice che rassegna le dimissioni in caso di matrimonio e in quali casi la stessa possa essere legittimamente licenziata.
Un particolare regime di tutela è previsto per quel che riguarda le dimissioni della lavoratrice in caso di matrimonio. Ai sensi dell'art. 35, D.Lgs. n. 198/2006 sono nulle le dimissioni rassegnate nel periodo intercorrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino ad un anno dopo la sua celebrazione, salvo che non siano confermate entro un mese alla Direzione provinciale del lavoro. La norma è diretta ad evitare che il divieto di licenziamento della lavoratrice per causa di matrimonio, specificamente previsto dallo stesso D.Lgs. n. 198/2006, possa essere aggirato dal datore di lavoro inducendo la dipendente a rassegnare le dimissioni. La nullità delle dimissioni, come anche del licenziamento, comporterà il diritto della lavoratrice a ottenere la corresponsione della retribuzione globale di fatto fino al giorno della riassunzione. Durante il suddetto periodo il datore di lavoro può legittimamente licenziare la lavoratrice solo fornendo la prova che il licenziamento stesso dipende da una delle cause previste dall'art. 54, D.Lgs. n. 151/2001 (per colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; per cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; per ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; per esito negativo della prova). |