Se il monte ore è esaurito, niente incontri sindacali retribuiti

La Redazione
12 Febbraio 2015

Nessun comportamento antisindacale della società datrice di lavoro che, a fronte dell'esaurimento del monte ore previsto, respinga la richiesta avanzata da una federazione per un'ulteriore convocazione di un'assemblea retribuita.

Cass.civ., sez. lavoro, 10 febbraio 2015, n.2548, sent.

Nessun comportamento antisindacale della società datrice di lavoro che, a fronte dell'esaurimento del monte ore previsto, respinga la richiesta avanzata da una federazione per un'ulteriore convocazione di un'assemblea retribuita. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2548, depositata il 10 febbraio 2015.

Il caso. La Fiom CGIL proponeva ricorso per comportamento antisindacale ex art. 28 della l. n. 300/70 nei confronti di una società per avere, tale società, rifiutato la richiesta avanzata dalla Fiom di convocazione di un'assemblea retribuita motivata per l'esaurimento delle tre ore spettanti alle OOSS stipulanti l'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993. Il Giudice di prime cure rigettava la domanda. La Corte d'appello di Napoli accoglieva in parte l'appello della Fiom e dichiarava antisindacale il comportamento aziendale consistito nel non aver accolto la richiesta di assemblea. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società soccombente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4, parte prima, comma 5, dell'Accordo interconfederale 20.12.1993.
Il motivo appare fondato alla luce dell'interpretazione di tale norma risolta da una ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.

Assemblee retribuite. Il principio affermato, e condiviso dal Collegio, è il seguente «in tema di diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, il limite temporale di 10 ore annue retribuite, previsto dall'art. 20 della l. n. 300/1970 con salvezza delle migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, va riferito alla generalità dei lavoratori dell'unità produttiva e non ai singoli lavoratori, e nella suddivisione del monte ore tra organizzazioni e rappresentanze sindacali trova applicazione il criterio della prevenzione delle convocazioni, dovendo escludersi che l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 abbia attribuito il monte ore complessivo a ciascuna organizzazione sindacale».
Quindi, ulteriori modalità possono essere stabilite nei contratti di lavoro, anche aziendale. E ciò è quanto avvenuto con l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993, il quale ha riservato 7 ore annuali di assemblea retribuita alle rappresentanze sindacali unitarie, mentre le ulteriori 3 ore vengono riservate, singolarmente o congiuntamente, ai sindacati stipulanti del CCNL applicato nell'unità produttiva.
Anche in questo caso, comunque, l'assemblea deve riguardare una collettività di lavoratori e non il singolo, con la conseguenza che il monte ore va riferito al gruppo di lavoratori che sono stati convocati, a prescindere dal fatto che il singolo lavoratore partecipi o meno all'assemblea in questione.
Per tali ragioni, la S.C. ha accolto il ricorso della società, cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato la domanda. Essendosi richiamata giurisprudenza consolidata in periodo successivo alla sentenza impugnata la Corte ha ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.

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