Se il monte ore è esaurito, niente incontri sindacali retribuiti
12 Febbraio 2015
Cass.civ., sez. lavoro, 10 febbraio 2015, n.2548, sent.
Nessun comportamento antisindacale della società datrice di lavoro che, a fronte dell'esaurimento del monte ore previsto, respinga la richiesta avanzata da una federazione per un'ulteriore convocazione di un'assemblea retribuita. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 2548, depositata il 10 febbraio 2015. Il caso. La Fiom CGIL proponeva ricorso per comportamento antisindacale ex art. 28 della l. n. 300/70 nei confronti di una società per avere, tale società, rifiutato la richiesta avanzata dalla Fiom di convocazione di un'assemblea retribuita motivata per l'esaurimento delle tre ore spettanti alle OOSS stipulanti l'Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993. Il Giudice di prime cure rigettava la domanda. La Corte d'appello di Napoli accoglieva in parte l'appello della Fiom e dichiarava antisindacale il comportamento aziendale consistito nel non aver accolto la richiesta di assemblea. Contro tale decisione propone ricorso per cassazione la società soccombente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 4, parte prima, comma 5, dell'Accordo interconfederale 20.12.1993. Assemblee retribuite. Il principio affermato, e condiviso dal Collegio, è il seguente «in tema di diritto dei lavoratori a riunirsi in assemblea durante l'orario di lavoro, il limite temporale di 10 ore annue retribuite, previsto dall'art. 20 della l. n. 300/1970 con salvezza delle migliori condizioni previste dalla contrattazione collettiva, va riferito alla generalità dei lavoratori dell'unità produttiva e non ai singoli lavoratori, e nella suddivisione del monte ore tra organizzazioni e rappresentanze sindacali trova applicazione il criterio della prevenzione delle convocazioni, dovendo escludersi che l'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 abbia attribuito il monte ore complessivo a ciascuna organizzazione sindacale». |