Lavoro a domicilio: caratterizzazione
27 Febbraio 2015
Quali sono gli elementi caratterizzanti il rapporto di lavoro a domicilio e quali vincoli legano il lavoratore al committente.
La legge (L. n. 877/1973, art. 1) definisce lavoratore a domicilio chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi. La subordinazione, in deroga a quanto stabilito dall'art. 2094 c.c., ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore (anche impartite all'inizio del rapporto una volta per tutte: Cass. 24 febbraio 2005, n. 3835) circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente (Cass. 19 ottobre 2007, n. 21954). La configurabilità della subordinazione va invece esclusa quando il lavoratore goda di piena libertà nell'accettare o rifiutare il lavoro commessogli o vanti piena discrezionalità in ordine ai tempi di consegna dello stesso (Cass. 16 ottobre 2006, n. 22129). |