Forma e contenuto del contratto part-time

La Redazione
23 Marzo 2015

La mancata stipulazione per iscritto del contratto di lavoro part-time determina la sua nullità?

La mancata stipulazione per iscritto del contratto di lavoro part-time determina la sua nullità?

Il contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta con l'indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno (D.Lgs. n. 61/2000, art. 2). La forma scritta del contratto è richiesta soltanto ai fini della prova (Cass. 13 aprile 2004, n. 7012) per cui ove manchi è ammessa la prova per testimoni, nei limiti di cui all'art. 2725 c.c., fermo restando che l'eventuale mancanza o indeterminatezza delle indicazioni circa la durata delle prestazioni e della collocazione temporale dell'orario non comporta la nullità del contratto (D.Lgs. n. 61/2000, art. 8, commi 1 e 2).

In difetto di prova (sia documentale, sia per testimoni) la sussistenza fra le parti di un rapporto a tempo pieno e non già a tempo parziale potrà essere giudizialmente dichiarata su richiesta del lavoratore a partire dalla data in cui la mancanza della scrittura sia giudizialmente accertata (incidentalmente, Cass. S.U. 5 luglio 2004, n. 12269).

Per il settore edile è previsto l'obbligo di comunicare all'Inps l'orario di lavoro concordato (L. n. 247/2007, art. 1, comma 52).

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