Bonus occupazionale: nuove modifiche

La Redazione
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12 Febbraio 2015

Apprendistato, contratto a termine e cumulabilità con altri incentivi sono tra le nuove modifiche apportate al Decreto ‘Bonus occupazionale': nella sezione ‘pubblicità legale' del sito del MinLav e nel portale dedicato alla Garanzia Giovani sono stati pubblicati il D.D. n. 11/2015 di rettifica, nonché la versione consolidata del D.D. n. 1709/2014.

Sono state apportate nuove modifiche al Decreto Direttoriale n. 1709 dell'8 agosto 2014, relativo al Bonus Occupazionale del Programma Garanzia Giovani.

Il D.D. n. 11/Segr D.G./2015 di rettifica, nonché la versione consolidata del D.D. n. 1709/Segr D.G./2014, sono stati pubblicati nel portale dedicato alla Garanzia Giovani e nella sezione ‘pubblicità legale' del sito del Ministero del Lavoro.

Tra le modifiche apportate, si ammettono all'incentivo i contratti di apprendistato professionalizzante e i contratti a tempo determinato che, grazie alle proroghe del contratto originario, abbiano raggiunto una durata minima di 6 mesi. Inoltre, il bonus viene reso cumulabile, secondo una disciplina specifica, con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva.

In particolare:

  • l'incentivo è escluso per il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, per l'apprendistato di alta formazione e di ricerca, per il lavoro domestico, ripartito e accessorio”;
  • “in caso di rinnovo del contratto a tempo determinato non è riconosciuto alcun incentivo ulteriore al datore di lavoro. In caso di proroga il beneficio è riconosciuto qualora la durata complessiva del rapporto sia pari o superiore a sei mesi: nei casi in cui la proroga consenta di prolungare la durata del rapporto di lavoro fino ad almeno dodici mesi, il datore di lavoro può chiedere il beneficio ulteriore rispetto a quello già autorizzato per i primi sei mesi”;
  • “per l'apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere è riconosciuto l'importo previsto per il rapporto a tempo indeterminato; qualora la durata dell'apprendistato inizialmente prevista sia inferiore a 12 mesi, l'importo complessivo del beneficio è proporzionalmente ridotto”;
  • l'incentivo è cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. L'incentivo è inoltre cumulabile con altri incentivi all'assunzione di natura economica o contributiva aventi natura selettiva, nei limiti del 50 per cento dei costi salariali”.