Per il licenziamento disciplinare vale anche la condotta illecita extralavorativa

La Redazione
06 Febbraio 2015

Una condotta illecita, anche se estranea all'esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere rilievo disciplinare in quanto il lavoratore è assoggettato non solo all'obbligo di rendere la prestazione lavorativa, bensì anche agli obblighi accessori di comportamento extralavorativo, funzionali alla tutela del rapporto di fiducia che lega le parti.

Cass.civ., sez. lavoro, 19 gennaio 2015, n. 776, sent.

Una condotta illecita, anche se estranea all'esercizio delle mansioni del lavoratore subordinato, può avere rilievo disciplinare in quanto il lavoratore è assoggettato non solo all'obbligo di rendere la prestazione lavorativa, bensì anche agli obblighi accessori di comportamento extralavorativo, funzionali alla tutela del rapporto di fiducia che lega le parti. Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza n. 776/15, depositata il 19 gennaio.

Il caso. La pronuncia del Tribunale di Napoli, circa la legittimità del licenziamento intimato da Poste Italiane spa ad un proprio dipendente, condannato per usura ed estorsione, viene ribaltata dai giudici della Corte d'appello, secondo i quali il vincolo fiduciario che lega le parti del rapporto lavorativo non può dirsi leso dai predetti reati. Considerando le circostanze del caso concreto, Poste Italiane sosteneva che la sentenza di condanna riportata dal dipendente andasse a ledere l'immagine della società, assumendo poi che la presenza del soggetto presso i locali aziendali comportava ulteriori effetti negativi. Avverso la sentenza di secondo grado, ricorre per cassazione Poste Italiane spa.

La rilevanza di condotte extralavorative... La ricorrente lamenta il vizio della motivazione della sentenza d'appello, la quale avrebbe escluso l'idoneità dei fatti penali contestati al dipendente a ledere il rapporto fiduciario che inevitabilmente lega le parti del rapporto lavorativo. Circostanza rafforzativa dell'affermazione predetta sarebbe l'accertamento giudiziale definitivo della responsabilità penale per i reati di usura ed estorsione, soprattutto in considerazione dell'attività prevalentemente svolta da Poste Italiane spa e cioè attività di gestione, deposito ed affidamento del credito, di intermediazione bancaria, di trasporto e consegna di posta, anche pregiata, attività che presentano un collegamento oggettivo e potenzialmente pericoloso con i reati contestati, soprattutto in vista di un rischio di reiterazione. Il motivo viene considerato fondato. La Cassazione asserisce la possibilità, per una condotta illecita extralavorativa, di influire sulla responsabilità disciplinare del lavoratore ove detto comportamento vada ad incidere negativamente sul fondamentale rapporto di fiducia che lega le parti. Tale situazione di fatto può comportare un allontanamento definitivo del soggetto dalla struttura lavorativa ove possano essere riscontrati caratteri di estrema gravità, valutabili anche con riferimento alle concrete mansioni del lavoratore.

… soprattutto per l'attività dello Stato o di enti pubblici. Il legame fiduciario e di affidabilità che intercorre tra dipendete e datore di lavoro risulta ancora più pregnante nel pubblico impiego. Nell'espletamento di un servizio pubblico, destinato al soddisfacimento di pubblici interessi, la Corte rileva la supremazia dell'interesse generale della collettività ad un puntuale e corretto esercizio dell'attività di pubblica amministrazione, che deve essere assicurato anche garantendo l'affidabilità dei dipendenti. L'attività di Poste Italiane, pur esercitata in forma privatistica, vede una totale partecipazione di capitale pubblico e un orientamento alla soddisfazione di interessi collettivi, circostanza che attrae questo servizio nella sfera di operatività dei principi di imparzialità e buon andamento, di cui agli artt. 3 e 97 Cost. I lavoratori dipendenti debbono dunque assicurare un alto grado di affidabilità nei confronti dell'attività lavorativa, anche nell'ambito extralavorativo. La Suprema Corte conferma così la legittimità della valutazione dei giudici di primo grado, rovesciata erroneamente in appello, e cassa la sentenza impugnata.

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