Licenziamento illegittimo. Spetta al lavoratore provare esistenza ed entità del danno

La Redazione
05 Febbraio 2015

L'unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa: il ricorso a questo criterio è insito in tale tipologia di danno e nella funzione del risarcimento mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.

Cass.civ., sez. lavoro, 13 gennaio 2015, n. 345

L'unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa: il ricorso a questo criterio è insito in tale tipologia di danno e nella funzione del risarcimento mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico. Lo afferma la Corte di Cassazione nella sentenza n. 345, depositata il 13 gennaio 2015.

Il caso. La Corte d'appello di Roma condannava una banca a pagare una somma, a titolo di danno esistenziale, a favore di un dipendente illegittimamente licenziato. Il parametro equitativo adottato era calibrato sulle ripercussioni negative del licenziamento sulle abitudini di vita del lavoratore (stato di disoccupazione e relazioni interpersonali), piuttosto che sulla sua situazione reddituale, in assenza di elementi attestanti l'impossibilità, riconducibile al licenziamento, di soddisfare le ordinarie esigenze quotidiane di vita.
Il dipendente ricorreva in Cassazione, contestando ai giudici di merito di aver utilizzato un parametro di liquidazione equitativo del danno esistenziale, senza considerare la sua concreta situazione di vita (il ricorrente abitava a New York) e la valutazione sulla base della capacità reddituale manifestata.
La Corte di Cassazione rileva che i giudici territoriali avevano motivato adeguatamente l'esclusione di ripercussioni di natura patrimoniale, ritenute generiche a fronte della concreta situazione patrimoniale accertata, con valutazione positiva del criterio basato sulla sfera della personalità del lavoratore licenziato e dei riflessi della perdita del posto di lavoro sulla condizione di vita quotidiana e dello stato delle relazioni personali.

Danno non patrimoniale. L'unica possibile forma di liquidazione di ogni danno privo delle caratteristiche della patrimonialità è quella equitativa: il ricorso a questo criterio è insito in tale tipologia di danno e nella funzione del risarcimento mediante la dazione di una somma di denaro, che non è reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico.

Quantificazione equitativa. Deve essere escluso, quindi, che si possa far carico al giudice di indicare le ragioni per cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, in quanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, qualora esistano dei parametri fissi di commutazione, altrimenti il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare.
Nel caso di specie, i giudici avevano quindi operato una corretta determinazione, tenuto conto della mancanza di qualsiasi specifica allegazione del richiedente dei fatti comprovanti l'esistenza o l'entità del danno esistenziale lamentato, che non integra una categoria autonoma di pregiudizio, ma rientra nel danno non patrimoniale.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

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