Fondo d’integrazione salariale e raccordo con gli ammortizzatori sociali in deroga

La Redazione
12 Febbraio 2016

Il Ministero del Lavoro ha diffuso la Nota n. 40/3223 dell'11 febbraio 2016, fornendo alcune precisazioni in merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Il Ministero del Lavoro ha diffuso la Nota n. 40/3223 dell'11 febbraio 2016, fornendo alcune precisazioni in merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016, in rapporto alla istituzione del Fondo di integrazione salariale.

Difatti, per favorire la transizione verso il nuovo sistema degli ammortizzatori sociali in deroga in costanza di rapporto di lavoro, come disegnato dal D.Lgs. n. 148/2015, la legge di Stabilità 2016 ha finanziato gli ammortizzatori in deroga di cui all'art. 2, co. 64-66, L. n. 92/2012 ed ha disciplinato, con modificazioni, la durata del trattamento di integrazione salariale e di mobilità in deroga da fruirsi nel corso del 2016.

Come già chiarito, nelle more dell'emanazione dell'apposito Decreto, a decorrere dal 1° gennaio 2016 la normativa in materia di Fondo di integrazione salariale trova applicazione per coloro che risultino già iscritti al Fondo di solidarietà residuale, i quali verseranno le nuove aliquote di contribuzione e potranno fruire delle nuove prestazioni ex D.Lgs. 148/2015.

Si precisa pertanto che, per il 2016, le aziende rientranti nel campo di applicazione della novellata disciplina, potranno scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale.

L'INPS provvederà a verificare che la fruizione non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte.

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