Ingegnere iscritto all'Albo: se contestualmente è dipendente tenuto anche alla Gestione separata
12 Aprile 2016
Ai sensi dell'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, l'iscrizione alla Gestione separata ha carattere residuale, essendo obbligatoria solo per i lavoratori autonomi che esercitano una professione per la quale non sia obbligatoria l'iscrizione ad appositi albi, ovvero per coloro che, pur iscritti, svolgano un'attività non soggetta a versamento contributivo agli enti di previdenza per i liberi professionisti. (Nella specie, la Corte ha precisato che l'ingegnere iscritto all'Albo, ma non iscritto all'INARCASSA in quanto iscritto al fondo pensioni lavoratori dipendenti, in ragione dell'attività lavorativa subordinata contestualmente svolta deve ritenersi tenuto all'iscrizione anche alla Gestione separata per lo svolgimento dell'attività libero-professionale, la quale gli garantisce una copertura previdenziale per detta attività che altrimenti non avrebbe). |