Obblighi di informazione nei confronti dei lavoratori

12 Aprile 2014

Che cosa prevede la formalizzazione della costituzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro?

Che cosa prevede la formalizzazione della costituzione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro?

La costituzione del rapporto di lavoro viene generalmente formalizzata dal datore di lavoro con la predisposizione di un contratto in forma di lettera di assunzione, recante gli elementi fondamentali del contenuto del rapporto, che viene sottoscritta per accettazione dal lavoratore. All'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro trasmessa al Centro per l'impiego, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al D.Lgs. 26.5.1997, n. 152. L'obbligo può essere assolto con la consegna al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, del contratto individuale di lavoro (lettera di assunzione) che contenga anche tutte le informazioni previste dal citato D.Lgs. n. 152/1997 (art. 4-bis, c. 2, D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall'art. 40, c. 2, D.L. n. 112/2008, conv. L. n. 133/2008).
Gli obblighi di informazione di cui al D.Lgs. n. 152/1997 non trovano applicazione:

  • nei rapporti di lavoro di durata non superiore ad un mese e il cui orario non superi le otto ore settimanali;
  • nei confronti del coniuge, dei parenti e degli affini, non oltre il terzo grado, del datore di lavoro con lui conviventi.

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