Poteri del datore di lavoro: attività di videosorveglianza
30 Aprile 2014
È lecito, da parte del datore di lavoro, l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori?
Il datore di lavoro può controllare, direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica, l'adempimento delle prestazioni cui i lavoratori sono tenuti indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo, che, effettuato da soggetti abilitati, può legittimamente avvenire anche in modo occulto (Cass. 12.6.2002, n. 8388); tuttavia, con riferimento ai luoghi di lavoro, il Garante per la protezione dei dati personali (provvedimento 8.4.2010) ha richiamato il divieto di installare apparecchiature specificatamente preordinate al controllo a distanza dell'attività lavorativa e di effettuare riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza stabiliti per il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa (ad esempio orientando la telecamera sul badge). Quando la videosorveglianza è resa necessaria da esigenze organizzative o produttive ovvero è richiesta per la sicurezza del lavoro vanno osservate le garanzie previste dall'art. 4, L. n. 300/1970.
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