Diritto di precedenza nell'assunzione
07 Maggio 2014
Quali siano le categorie di lavoratori per le quali la legge stabilisce il diritto di precedenza nell'assunzione?
La legge individua le seguenti categorie: - Lavoratori licenziati per riduzione di personale: hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi (art. 15, c. 6, L. n. 264/1949; art. 8, c. 1, L. n. 223/1991). - Lavoratori che, in caso di trasferimento di azienda, non passano alle dipendenze dell'acquirente: hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che quest'ultimo effettua entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo più ampio stabilito dagli accordi collettivi. - Lavoratori in servizio a tempo parziale: qualora il contratto individuale lo preveda (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 61/2000). - Lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo superiore a sei mesi: hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Tale diritto può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 4-quater e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001). - Lavoratori stagionali: tale diritto può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 4-quinquies e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001). - Lavoratrici stagionali licenziate per cessazione dell'attività dell'azienda durante il periodo di interdizione per maternità: hanno diritto alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni, sempre che non si trovino in periodo di congedo di maternità (art. 59, D.Lgs. n. 151/2001).
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