Diritto di precedenza nell'assunzione

07 Maggio 2014

Quali siano le categorie di lavoratori per le quali la legge stabilisce il diritto di precedenza nell'assunzione?

Quali siano le categorie di lavoratori per le quali la legge stabilisce il diritto di precedenza nell'assunzione?



La legge individua le seguenti categorie:

- Lavoratori licenziati per riduzione di personale: hanno la precedenza nella riassunzione presso la medesima azienda entro sei mesi (art. 15, c. 6, L. n. 264/1949; art. 8, c. 1, L. n. 223/1991).

- Lavoratori che, in caso di trasferimento di azienda, non passano alle dipendenze dell'acquirente: hanno diritto di precedenza nelle assunzioni che quest'ultimo effettua entro un anno dalla data del trasferimento, ovvero entro il periodo più ampio stabilito dagli accordi collettivi.

- Lavoratori in servizio a tempo parziale: qualora il contratto individuale lo preveda (art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 61/2000).

- Lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato attività lavorativa per un periodo complessivo superiore a sei mesi: hanno diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. Tale diritto può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 4-quater e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001).

- Lavoratori stagionali: tale diritto può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro tre mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla cessazione del rapporto di lavoro (art. 5, c. 4-quinquies e 4-sexies, D.Lgs. n. 368/2001).

- Lavoratrici stagionali licenziate per cessazione dell'attività dell'azienda durante il periodo di interdizione per maternità: hanno diritto alla ripresa dell'attività lavorativa stagionale e alla precedenza nelle riassunzioni, sempre che non si trovino in periodo di congedo di maternità (art. 59, D.Lgs. n. 151/2001).

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