Le novità dell’accordo di rinnovo per i dirigenti dell’industria

12 Maggio 2015

Il nuovo accordo sottoscritto il 30/12/2014 tra Confindustria e Federmanager decorre dal 1° gennaio 2015 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2018. È il risultato conclusivo di una trattativa lunga e difficile (il CCNL era scaduto a dicembre del 2013). Tra i principali interventi si segnalano: la modifica del Trattamento Minimo Complessivo di Garanzia, con l'eliminazione del secondo scaglione, il ridimensionamento dell'indennità supplementare in occasione dei licenziamenti illegittimi e gli interventi sul welfare contrattuale.L'Autore riepiloga le principali novità contenute.
Trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG)

È stata rivista la disciplina di cui all'art 3 del CCNL. In particolare:

  • viene elevato a 66.000 euro il primo livello di TMCG (il valore precedente era di 63.000),
  • viene abolito il secondo livello di TMCG,
  • viene inserito un meccanismo di determinazione del TMCG variabile in funzione dell'anzianità di servizio, per i dirigenti con un'anzianità superiore ai dodici mesi in azienda.

In pratica, il TMCG è stabilito in 66.000 euro per tutti i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015 e per i dirigenti che abbiano maturato un'anzianità di servizio, nella qualifica e nell'azienda, pari o inferiore ai dodici mesi.

Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, un'anzianità superiore ai 12 mesi alla data del 1° gennaio 2015, il TMCG sarà calcolato come segue:

  • 63.000 Euro + 236 euro X n° mesi di anzianità di servizio, per i mesi da 13 a 71;
  • 80.000 Euro per anzianità di sevizio alla data del 1° gennaio 2015 pari o superiori a 72 mesi.

Il CCNL riporta il seguente esempio:

  • fino a 12 mesi di anzianità, al 1 gennaio 2015 il TMCG sarà pari a € 66.000;
  • con 13 mesi di anzianità, al 1 gennaio 2015 il TMCG sarà pari a € 66.068;
  • con 24 mesi di anzianità, al 1 gennaio 2015 il TMCG sarà pari a € 68.664;
  • con 36 mesi di anzianità, al 1 gennaio 2015 il TMCG sarà pari a € 72.496;
  • con 48 mesi di anzianità, al 1 gennaio 2015 il TMCG sarà pari a € 74.328;
  • con 60 mesi di anzianità, al 1 gennaio 2015 il TMCG sarà pari a € 77.160;
  • con 71 mesi di anzianità, al 1 gennaio 2015 il TMCG sarà pari a € 79.756.
Scatti di anzianità

I

n merito agli scatti di anzianità, viene prorogata, per la vigenza del nuovo CCNL 2015/2018, la previgente disciplina transitoria. È inoltre previsto che gli importi spettanti al titolo di scatti di anzianità possano essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dal 1 gennaio 2009.


Compensi per MBO

Il nuovo testo dell'articolo 6 bis prevede che, qualora il trattamento lordo annuo sia pari al trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG), le aziende dovranno adottare sistemi di retribuzione variabile collegati a indici o risultati. Dalla lettura del testo contrattuale, sembra quindi dedursi che la disposizione in questione non si applicherà in presenza di un trattamento economico annuo lordo del dirigente superiore al TMCG di riferimento. La retribuzione variabile risulta invece obbligatoria per i dirigenti con trattamento economico annuo lordo pari al TMCG.

Trasferte e missioni

Il nuovo art. 10, salvo il caso di eventuali accordi aziendali e/o individuali in materia di trasferte e missioni, stabilisce che al dirigente in trasferta dovrà essere riconosciuto – oltre al rimborso delle spese documentate di viaggio, vitto ed alloggio - per ogni periodo di trasferta non inferiore a 12 ore in un arco temporale di 24 ore decorrenti dalla partenza, un ulteriore importo in cifra fissa di 85 euro, a titolo di rimborso spese non documentabili.

Tale voce, per specifica disposizione contrattuale, non è parte della retribuzione ad alcun effetto, compreso il trattamento di fine rapporto.

Collegio arbitrale - Disciplina della risoluzione del rapporto

Vengono completamente riscritti i commi 15 e 16 dell'art 19 (Collegio Arbitrale). La nuova formulazione prevede che, in caso di licenziamento individuale ingiustificato del dirigente, le mensilità dell'indennità supplementare omnicomprensiva, siano ridefinite come segue:

  • fino a 2 anni di anzianità aziendale dovranno essere corrisposte 2 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
  • oltre a 2 e fino a 6 anni di anzianità aziendale, da 4 a 8 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
  • oltre i 6 e sino a 10 anni di anzianità aziendale, da 8 a 12 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
  • oltre i 10 e sino a 15 anni di anzianità aziendale, da 12 a 18 mensilità pari al corrispettivo del preavviso;
  • oltre 15 anni di anzianità aziendale, da 18 a 24 mensilità pari al corrispettivo del preavviso.

Sparisce quindi anche l'aumento automatico in base all'età del dirigente licenziato che, nella previgente versione del CCNL, prevedeva, in presenza di certi livelli di età anagrafica, un numero aggiuntivo di mensilità da 3 a 7.

Tali disposizioni, precisa il testo del CCNL, non si applicano nei casi di licenziamenti collettivi che rimangono quindi disciplinati in base alla legge.

Preavviso

Il nuovo art. 23 del CCNL prevede inoltre una nuova (più ridotta) durata del preavviso di licenziamento, in particolare:

  1. mesi 6 di preavviso per i dirigenti fino a 6 anni di anzianità aziendale;
  2. mesi 8 di preavviso per i dirigenti fino a 10 anni di anzianità aziendale;
  3. mesi 10 di preavviso per i dirigenti fino a 15 anni di anzianità aziendale;
  4. mesi 12 di preavviso per i dirigenti oltre 15 anni di anzianità aziendale.
Sostegno del reddito dei dirigenti disoccupati – Gestione separata FASI (GSR-FASI)

Viene soppressa, a far data dal 1° gennaio 2015, la disciplina previgente che prevedeva un sostegno al reddito per i dirigenti licenziati. Rimane però da pagare anche nel 2015 il contributo di 100 euro, per ciascun dirigente in servizio, vista la necessità di finanziare le prestazioni dovute ai dirigenti licenziati entro il 31 dicembre 2014 che abbiano presentato domanda entro il 31 gennaio 2015.

Dal 2016 il contributo delle aziende è elevato a Euro 200 all'anno, per ciascun dirigente in servizio. Viene anche prevista la possibilità di richiedere, a partire dal 2016, un contributo carico del dirigente, non superiore al 50% del contributo dovuto dal datore di lavoro.

I contributi della gestione separata GSR/FASI saranno destinati all'istituzione di una copertura sanitaria (Fasi e integrativa Fasi) e di una copertura assicurativa per morte o invalidità permanente, a favore dei dirigenti licenziati che non abbiano maturato il diritto ad una prestazione pensionistica. Saranno inoltre previste iniziative di politiche attive, orientamento, formazione e placement.

FASI

Visti i costi crescenti delle prestazioni, vengono ritoccate in aumento le quote contributive da versare al Fasi. A partire dal 2015 i nuovi contributi saranno pertanto i seguenti:

Contributo

Importi annuali

Art. G forza aziendale

1.272,00

Art. H pensionati

1.152,00

Art. F aziende per dirigenti in servizio iscritti

1.872,00

Art. H contributo individuale dirigenti in servizio

960,00

Art. F + Art. H per iscritti in via convenzionale

2.832,00

Art. H p ante 88

1.044,00

Inoltre, sempre a far data dal 1° gennaio 2015, il Fondo non rimborserà l'IVA sulle prestazioni sanitarie cui si applica.

Vengono inoltre assegnate agli organi di amministrazione del Fasi maggior responsabilità gestionali. Tali ordini avranno quindi la possibilità di adottare le necessarie delibere, con efficacia dal 2016, per determinare le aliquote contributive, nell'ambito delle linee indicate dal CCNL.

In conclusione

Dalla lettera che Giorgio Ambrogioni (Presidente Federmanager) ha indirizzato alla categoria in occasione della sottoscrizione del CCNL, si può comprendere lo spirito con il quale è stato sottoscritto l'accordo di rinnovo dei Dirigenti delle aziende industriali. Il presidente di Federmanager afferma che si è trattato di “quanto di meglio si potesse ottenere nel quadro congiunturale economico attuale”. Il rinnovo ha annullato il secondo livello di TMGC, ridotto notevolmente le indennità supplementari in caso di licenziamento illegittimo, contenuto i termini di preavviso, con l'obiettivo di scongiurare “il recesso definitivo, da parte di Confindustria, dal CCNL dirigenti”. Si tratta quindi di un contratto che consente di salvaguardare le relazioni industriali di categoria, a fronte di un contenimento dei costi per le aziende, con il rafforzamento del welfare contrattuale.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario