Subagenti di assicurazione ed esclusione dall'obbligo contributivo ENASARCO
12 Maggio 2016
Massime
L' art. 343 , comma 6 del d.lgs. n. 209 del 2005
I subagenti di assicurazione, così come gli agenti di assicurazione non possono essere considerati “agenti di commercio” con la conseguente esclusione dell'obbligo contributivo ENASARCO.
Il Regolamento ENASARCO non ha contenuto normativo e/o regolamentare in senso proprio ex art. 1 Preleggi, stante la natura di persona giuridica di diritto privato della Fondazione. Il caso
La Fondazione ENASARCO ha impugnato con ricorso in Cassazione, integralmente respinto, la sentenza di appello del Tribunale di Roma (sez. lav.) 14 febbraio 2011 con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo di un agente di assicurazione per il mancato pagamento in favore della Fondazione ENASARCO di contributi non versati in favore di subagenti di assicurazione nel periodo 2000 – 2001, così come accertati in base alle risultanze di un verbale ispettivo. È stata quindi confermata dalla Cassazione la legittimità della mancata iscrizione all'ENASARCO, e la conseguente omissione contributiva, di subagenti assicurativi, anche per il periodo compreso tra il 2000 ed il 2005. Le questioni
Il principale tema esaminato dalla pronuncia in commento è relativo alla configurabilità o meno di un obbligo di versamento di contributi previdenziali alla Fondazione ENASARCO per i subagenti di assicurazione.
La soluzione correttamente prescelta dalla Corte esclude l'obbligo di contribuzione non solo per il periodo successivo al 1 gennaio 2006 (come da nota 1/6/2006 della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro) ma in linea di principio. Difatti, a seguito dell'emanazione del Codice delle Assicurazioni (d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ) l'art. 343 , comma 6 aveva chiarito l'esclusione dell'obbligo di iscrizione all'ENASARCO (con i conseguenti oneri contributivi) per i subagenti di assicurazione, ma alla disposizione era stato attribuito dalla predetta nota 1/6/2006 un carattere innovativo, così legittimando la richiesta di contribuzione per il periodo precedente dal 1999/2000 sino al 2005.
Nella pronuncia sono altresì trattati i temi della rilevanza normativa del Regolamento delle Attività istituzionali della Fondazione e delle differenze esistenti tra la figura dell'agente di commercio e quella dell'agente di assicurazione, con le conseguenze che ne derivano in termini di autonomia di disciplina normativa e previdenziale. Da ultimo sono state esaminate le caratteristiche del contratto di subagenzia e l'intima correlazione che lo lega al rapporto principale di agenzia ed alla relativa disciplina. Le soluzioni giuridiche
Nel confermare la soluzione accolta dalla sezione lavoro del Tribunale di Roma, la Corte di Cassazione ha respinto integralmente i 4 motivi elaborati dalla Fondazione ENSARCO, partendo dal ruolo da attribuire al Regolamento delle Attività istituzionali della stessa ed escludendone il contenuto normativo o regolamentare nel senso di cui all'art. 1 delle Preleggi. L'ENASARCO infatti, Ente pubblico sino al 1996, si è successivamente trasformato in Fondazione di diritto privato, ai cui atti va attribuita conseguentemente natura negoziale privatistica.
La Fondazione assumeva tuttavia che, erogando prestazioni agli agenti di commercio di cui agli artt. 1742 – 1752 c.c. art. 343, comma 6 del Codice delle Assicurazioni Tale tesi trovava conferma nella nota 1/6/2006 della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro che riteneva di portata innovativa e non ricognitiva il disposto di cui all' art. 343, 6 comma del d.lgs. 209/2005 , con la conseguente operatività del 1 gennaio 2006.
La Corte, fermo il richiamo dei principi affermati dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 190 del 2007) in base ai quali i contributi e le prestazioni indicate nei regolamenti degli enti previdenziali privatizzati hanno natura di prestazioni patrimoniali “obbligatoriamente imposte” ma soggette alla garanzia di cui all' art. 23 della Costituzione art. 2 della l. n. 12 del 1973 artt. 1742 – 1752 c.c.
Difetta invece qualunque riferimento all' art. 1753 c.c. artt. 1742 – 1752 c.c.
Gli agenti di assicurazione e per conseguenza i subagenti assicurativi, costituendo la subagenzia un caso particolare di contratto derivato (subcontratto) unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia che ne è il necessario presupposto e del quale si applica la relativa disciplina nei limiti consentiti dal collegamento funzionale, hanno dunque un regime anche normativo e previdenziale speciale, e godono di una significativa autonomia, stante la natura suppletiva dell' art. 1753 c.c.
Dall'autonomia tra le figure degli agenti di commercio e di assicurazione deriva l'esclusione a suo tempo effettuata dell'applicazione agli agenti di assicurazione della legge sul ruolo, l'istituzione di un apposito albo (ora RUI) per gli agenti di assicurazione ed una differente disciplina anche di carattere comunitario, che vede le direttive 77/92/CE 2002/92/CE
Gli agenti di commercio e di assicurazione sono quindi da sempre stati oggetto di discipline, anche previdenziali, profondamente differenti come dimostrato dal disposto di cui agli artt. 1753 1905 c.c. art. 109 del Codice delle Assicurazioni
Da ciò deriva che, anche per i subagenti, il settore produttivo di appartenenza risulta determinante ai fini dell'individuazione della disciplina, anche previdenziale applicabile. Per quanto attiene alla previdenza integrativa gli AEC hanno determinato la nascita, per gli agenti sia di commercio sia assicurativi, degli enti che provvedono alla previdenza complementare e cioè rispettivamente l'ENASARCO, la Cassa di previdenza per gli agenti assicurativi e la previdenza integrativa speciale derogatoria di quella ENASARCO. Gli agenti di assicurazione sono stati quindi da sempre sottratti all'obbligo di iscrizione all'ENSARCO stante la sussistenza di una forma di previdenza complementare e volontaria. È stato poi costituito nel 1975 il Fondo Pensione per gli agenti professionisti di assicurazione (FPA) che attua forme di previdenza complementare in favore degli iscritti alla sez A del RUI dai quali sono quindi esclusi i subagenti di assicurazione.
Ciò nonostante, secondo la Corte, stanti le evidenti diversità tra le figure dell'agente e subagente di commercio e assicurativo, la relativa disciplina previdenziale complementare o integrativa non può essere messa a confronto ai sensi dell' art. 3 Cost.
Infine i subagenti assicurativi sono da tempo inclusi nel sistema INPS per la pensione IVS e come tali risultano dotati di tutela previdenziale ex art. 38 Cost.
È quindi evidente a detta della Corte che il comma 6 dell' art. 343 del Codice delle Assicurazioni
Non sussiste quindi, neppure per il periodo precedente all'entrata in vigore dell' art. 343, comma 6, del d. lgs. 209/2005 Osservazioni
La pronuncia in commento, certamente condivisibile, oltre a risolvere in maniera definitiva ed in base a solide argomentazioni il tema dell'iscrizione all'ENASARCO dei subagenti di assicurazione, correttamente esclusa in radice anche prima dell'entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni
Ancora in tema di subagenzia assicurativa segnalo l'interessante problematica connessa alla inapplicabilità degli ANA ai subagenti di assicurazione ed al conseguente tema dei criteri di quantificazione dell'indennità di fine rapporto, per i quali appare applicabile il disposto di cui all' art. 1751 c.c. |