Subagenti di assicurazione ed esclusione dall'obbligo contributivo ENASARCO

Alberto Venezia
12 Maggio 2016

Il principale tema esaminato dalla pronuncia è relativo alla configurabilità o meno di un obbligo di versamento di contributi previdenziali all'ENASARCO per i subagenti di assicurazione. Confermata la legittimità della mancata iscrizione alla Fondazione e la conseguente omissione contributiva, di subagenti assicurativi, anche per il periodo compreso tra il 2000 ed il 2005.
Massime

L'

art. 343

, comma 6

del d.lgs. n. 209 del 2005

ha valore ricognitivo e conferma, anche per il passato, l'esclusione dall'obbligo di contribuzione ENASARCO dei subagenti di assicurazione.

I subagenti di assicurazione, così come gli agenti di assicurazione non possono essere considerati “agenti di commercio” con la conseguente esclusione dell'obbligo contributivo ENASARCO.

Il Regolamento ENASARCO non ha contenuto normativo e/o regolamentare in senso proprio ex art. 1 Preleggi, stante la natura di persona giuridica di diritto privato della Fondazione.

Il caso

La Fondazione ENASARCO ha impugnato con ricorso in Cassazione, integralmente respinto, la sentenza di appello del Tribunale di Roma (sez. lav.) 14 febbraio 2011 con la quale, in riforma della pronuncia di primo grado, è stata accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo di un agente di assicurazione per il mancato pagamento in favore della Fondazione ENASARCO di contributi non versati in favore di subagenti di assicurazione nel periodo 2000 – 2001, così come accertati in base alle risultanze di un verbale ispettivo. È stata quindi confermata dalla Cassazione la legittimità della mancata iscrizione all'ENASARCO, e la conseguente omissione contributiva, di subagenti assicurativi, anche per il periodo compreso tra il 2000 ed il 2005.

Le questioni

Il principale tema esaminato dalla pronuncia in commento è relativo alla configurabilità o meno di un obbligo di versamento di contributi previdenziali alla Fondazione ENASARCO per i subagenti di assicurazione.

La soluzione correttamente prescelta dalla Corte esclude l'obbligo di contribuzione non solo per il periodo successivo al 1 gennaio 2006 (come da nota 1/6/2006 della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro) ma in linea di principio. Difatti, a seguito dell'emanazione del

Codice delle Assicurazioni

(

d. lgs. 7 settembre 2005, n. 209

) l'

art. 343

, comma 6

aveva chiarito l'esclusione dell'obbligo di iscrizione all'ENASARCO (con i conseguenti oneri contributivi) per i subagenti di assicurazione, ma alla disposizione era stato attribuito dalla predetta nota 1/6/2006 un carattere innovativo, così legittimando la richiesta di contribuzione per il periodo precedente dal 1999/2000 sino al 2005.

Nella pronuncia sono altresì trattati i temi della rilevanza normativa del Regolamento delle Attività istituzionali della Fondazione e delle differenze esistenti tra la figura dell'agente di commercio e quella dell'agente di assicurazione, con le conseguenze che ne derivano in termini di autonomia di disciplina normativa e previdenziale. Da ultimo sono state esaminate le caratteristiche del contratto di subagenzia e l'intima correlazione che lo lega al rapporto principale di agenzia ed alla relativa disciplina.

Le soluzioni giuridiche

Nel confermare la soluzione accolta dalla sezione lavoro del Tribunale di Roma, la Corte di Cassazione ha respinto integralmente i 4 motivi elaborati dalla Fondazione ENSARCO, partendo dal ruolo da attribuire al Regolamento delle Attività istituzionali della stessa ed escludendone il contenuto normativo o regolamentare nel senso di cui all'art. 1 delle Preleggi. L'ENASARCO infatti, Ente pubblico sino al 1996, si è successivamente trasformato in Fondazione di diritto privato, ai cui atti va attribuita conseguentemente natura negoziale privatistica.

La Fondazione assumeva tuttavia che, erogando prestazioni agli agenti di commercio di cui agli

artt. 1742 – 1752 c.c.

ed essendo gli agenti ed i subagenti assicurativi inclusi nel più ampio genus del contratto di agenzia, ai subagenti di assicurazione andava estesa la disciplina previdenziale integrativa ENASARCO per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'

art. 343, comma 6 del Codice delle Assicurazioni

(1 gennaio 2006) posto che la previdenza integrativa prevista per gli agenti assicurativi non era estensibile ai subagenti di assicurazione essendo gli stessi esplicitamente esclusi dall'applicabilità dei relativi accordi collettivi.

Tale tesi trovava conferma nella nota 1/6/2006 della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro che riteneva di portata innovativa e non ricognitiva il disposto di cui all'

art. 343,

6 comma del d.lgs. 209/2005

, con la conseguente operatività del 1 gennaio 2006.

La Corte, fermo il richiamo dei principi affermati dalla Corte Costituzionale (cfr. sentenza n. 190 del 2007) in base ai quali i contributi e le prestazioni indicate nei regolamenti degli enti previdenziali privatizzati hanno natura di prestazioni patrimoniali “obbligatoriamente imposte” ma soggette alla garanzia di cui all'

art. 23 della Costituzione

, configurando una riserva di legge di carattere “relativo” (cfr. sentenze n. 507 del 1988, n. 182 del 1994 e n. 105 del 2003), a condizione che l'entità della prestazione imposta sia chiaramente desumibile e risulti altresì dalla legge in modo univoco quali siano i soggetti tenuti a corrispondere la prestazione imposta, ha correttamente evidenziato l'assenza di disposizioni legislative idonee a legittimare le pretese contributive dell'ENASARCO nei riguardi dei subagenti di assicurazione. Non vi è infatti alcun dato normativo dal quale possa desumersi la sussistenza della pretesa contributiva della Fondazione a carico dei subagenti di assicurazione: l'unica norma primaria che ha individuato i soggetti obbligatoriamente tenuti ad avvalersi della previdenza integrativa dell'ENSARCO (

art. 2 della l. n. 12 del 1973

) si limita a riferirsi agli agenti di commercio di cui agli

artt. 1742 – 1752 c.c.

(riferimento contenuto in tutti i Regolamenti ENASARCO).

Difetta invece qualunque riferimento all'

art. 1753 c.c.

dedicato agli agenti di assicurazione, che pur rientrando nell'ampio genus del contratto di agenzia, si differenziano nettamente dagli agenti di commercio, stante la loro operatività nel campo delle assicurazioni. La predetta disposizione stabilisce infatti il valore meramente residuale degli

artt. 1742 – 1752 c.c.

, da ritenersi applicabili solo laddove non siano oggetto di deroga dalle norme corporative o dagli usi e in quanto risultino compatibili con la natura dell'attività assicurativa.

Gli agenti di assicurazione e per conseguenza i subagenti assicurativi, costituendo la subagenzia un caso particolare di contratto derivato (subcontratto) unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia che ne è il necessario presupposto e del quale si applica la relativa disciplina nei limiti consentiti dal collegamento funzionale, hanno dunque un regime anche normativo e previdenziale speciale, e godono di una significativa autonomia, stante la natura suppletiva dell'

art.

1753 c.c.

Dall'autonomia tra le figure degli agenti di commercio e di assicurazione deriva l'esclusione a suo tempo effettuata dell'applicazione agli agenti di assicurazione della legge sul ruolo, l'istituzione di un apposito albo (ora RUI) per gli agenti di assicurazione ed una differente disciplina anche di carattere comunitario, che vede le

direttive 77/92/CE

e

2002/92/CE

dedicate specificamente all'intermediazione assicurativa e riassicurativa.

Gli agenti di commercio e di assicurazione sono quindi da sempre stati oggetto di discipline, anche previdenziali, profondamente differenti come dimostrato dal disposto di cui agli

artt. 1753

e

1905 c.c.

; lo stesso vale altresì per i subagenti, da ritenersi assoggettai alla medesima disciplina degli agenti in quanto compatibile. La Corte ha altresì giustamente osservato che quanto sopra risulta in maniera espressa dall'

art. 109 del Codice delle Assicurazioni

dove l'obbligo di iscrizione al RUI, seppure nella sez E, è previsto quale condizione di svolgimento dell'attività anche per i subagenti assicurativi.

Da ciò deriva che, anche per i subagenti, il settore produttivo di appartenenza risulta determinante ai fini dell'individuazione della disciplina, anche previdenziale applicabile. Per quanto attiene alla previdenza integrativa gli AEC hanno determinato la nascita, per gli agenti sia di commercio sia assicurativi, degli enti che provvedono alla previdenza complementare e cioè rispettivamente l'ENASARCO, la Cassa di previdenza per gli agenti assicurativi e la previdenza integrativa speciale derogatoria di quella ENASARCO. Gli agenti di assicurazione sono stati quindi da sempre sottratti all'obbligo di iscrizione all'ENSARCO stante la sussistenza di una forma di previdenza complementare e volontaria. È stato poi costituito nel 1975 il Fondo Pensione per gli agenti professionisti di assicurazione (FPA) che attua forme di previdenza complementare in favore degli iscritti alla sez A del RUI dai quali sono quindi esclusi i subagenti di assicurazione.

Ciò nonostante, secondo la Corte, stanti le evidenti diversità tra le figure dell'agente e subagente di commercio e assicurativo, la relativa disciplina previdenziale complementare o integrativa non può essere messa a confronto ai sensi dell'

art. 3 Cost.

Oltre a ciò, la pretesa di attribuire obbligatoriamente ai subagenti assicurativi la tutela previdenziale integrativa ENASARCO appare contraria ai principi di ragionevolezza ed eguaglianza.

Infine i subagenti assicurativi sono da tempo inclusi nel sistema INPS per la pensione IVS e come tali risultano dotati di tutela previdenziale ex

art. 38 Cost.

È quindi evidente a detta della Corte che il comma 6 dell'

art. 343 del Codice delle Assicurazioni

abbia un valore di carattere ricognitivo della situazione esistente e non certo innovativo. Di nessun rilievo è infine in proposito la nota 1/6/2006 della Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del lavoro, esaurendo la sua efficacia nell'ambito dell'attività interna degli enti ad essa interessata.

Non sussiste quindi, neppure per il periodo precedente all'entrata in vigore dell'

art. 343, comma 6, del d. lgs. 209/2005

alcun obbligo di iscrizione dei subagenti di assicurazione all'ENASARCO né alcun obbligo di corrispondere i relativi contributi previdenziali.

Osservazioni

La pronuncia in commento, certamente condivisibile, oltre a risolvere in maniera definitiva ed in base a solide argomentazioni il tema dell'iscrizione all'ENASARCO dei subagenti di assicurazione, correttamente esclusa in radice anche prima dell'entrata in vigore del

Codice delle Assicurazioni

, ha altresì il pregio di soffermarsi su tematiche di sicuro interesse in tema di contratto di agenzia assicurativa e cioè la natura del contratto di subagenzia e le profonde differenze esistenti tra agente di commercio e agente di assicurazione.

Ancora in tema di subagenzia assicurativa segnalo l'interessante problematica connessa alla inapplicabilità degli ANA ai subagenti di assicurazione ed al conseguente tema dei criteri di quantificazione dell'indennità di fine rapporto, per i quali appare applicabile il disposto di cui all'

art. 1751 c.c.

, stante l'impossibilità di utilizzo del complesso e articolato sistema dell'ANA, basato peraltro sull'istituto della rivalsa, la cui concreta operatività appare fortemente ridimensionata dalle limitazioni connesse alla pluriennalità delle polizze (cfr. sul punto per approfondimenti A. Venezia – R. Baldi, Il contratto di agenzia. La concessione di vendita. Il franchising, IX ed, 2015, cap. XI, p. 505 e ss.).

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