Conciliazione vita-lavoro: approvazione definitiva

La Redazione
12 Giugno 2015

Il Decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, attuativo del Jobs Act, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri tenutosi ieri sera. Congedi più flessibili e con un arco temporale di fruibilità più lungo, telelavoro e automaticità delle prestazioni sono alcune delle novità.

Dopo i due provvedimenti entrati in vigore lo scorso marzo (tutele crescenti e ammortizzatori sociali), il via libera arriva anche per il terzo e il quarto Decreto attuativo del Jobs Act.

Nel Consiglio dei Ministri n. 67 tenutosi ieri sera, infatti, sono stati approvati in via definitiva:

  • un Decreto legislativo recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro, attuativo dell'art. 1, co. 8 e 9, L. n. 183/2014;
  • un Decreto legislativo sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, attuativo dell'art. 1, co. 7, L. n. 183/2014.

Queste le principali novità del Decreto conciliazione vita-lavoro che interviene, prevalentemente, sul

Testo Unico n. 151/2001

a tutela della maternità e reca misure volte a sostenere le cure parentali e a tutelare in particolare le madri lavoratrici:

  • congedo obbligatorio di maternità: si rende più flessibile la possibilità di fruirne in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato;
  • congedo parentale: prevista un'estensione massima dell'arco temporale di fruibilità dagli attuali 8 anni di vita del bambino a 12. Quello parzialmente retribuito (30%) viene portato dai 3 anni di età a 6 anni; per le famiglie meno abbienti tale beneficio può arrivare sino ad 8 anni. Analoga previsione viene introdotta per i casi di adozione o di affidamento;
  • congedo di paternità: viene estesa a tutte le categorie di lavoratori (e non solo per i lavoratori dipendenti) la possibilità per il padre di usufruire del congedo qualora la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti;
  • adozioni e affidamenti: introdotte norme volte a tutelare la genitorialità in caso di adozioni e affidamenti prevedendo estensioni di tutele già previste per i genitori naturali;
  • automaticità delle prestazioni: l'istituto che prevede l'erogazione dell'indennità di maternità anche in caso di mancato versamento dei relativi contributi è esteso anche ai lavoratori e alle lavoratrici iscritti alla gestione separata di cui alla legge n. 335/95 non iscritti ad altre forme obbligatorie;
  • telelavoro: benefici per i datori di lavoro privato che vi facciano ricorso per venire incontro alle esigenze di cure parentali dei loro dipendenti;
  • donne vittime di violenza di genere: prevista la possibilità per le lavoratrici dipendenti di datore di lavoro pubblico o privato, con esclusione del lavoro domestico, nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione coordinata o continuativa di astenersi dal lavoro, per un massimo di tre mesi, per motivi legati a percorsi di protezione debitamente certificati, garantendo loro la retribuzione e gli altri istituti connessi.

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